Cassazione Penale, Sentenza n. 2226/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati connessi alla droga. Angelo Gagliano deduce: 1) vizio di statuizione sulla partecipazione al reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che non sussista prova della sua riconducibilità al sodalizio; 2) difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 114 c.p. Massimo Castiglia censura: 1) vizio di motivazione riguardo alla sua partecipazione al reato associativo; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati fine (cessioni di stupefacente). In sintesi i ricorsi contestano la valutazione probatoria delle intercettazioni, la natura dei rapporti tra gli imputati e l'assenza o l'applicabilità di circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Angelo Gagliano e Massimo Castiglia. Ha ritenuto non manifestamente illogica né contraddittoria la valutazione delle intercettazioni e degli elementi sintomatici di un rapporto continuativo e gerarchico fra i sodali, che ha giustificato la loro riconducibilità al sodalizio criminale già accertato in riferimento ad altri membri (richiamata sentenza Sez. VI n. 11237/2022). Sul punto della attenuante dell'art. 114 c.p. per Gagliano la Corte ha ricordato che tale attenuante è incompatibile con la condanna per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Per Castiglia la Corte ha confermato che il tenore criptico delle comunicazioni, l'uso di utenze intestate a terzi o cabine pubbliche, e le intercettazioni che lo indicano come fornitore stabile e operativo sono elementi idonei a sostenere la condanna. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la posizione di Rosario Vitale era stata stralciata in udienza per legittimo impedimento del difensore.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Violazione relativa al concorso in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
La Corte ha ritenuto compatibile la qualificazione e la condanna per il reato associativo sulla base della valutazione delle intercettazioni e dei ruoli gerarchici riscontrati; l'accertamento dell'associazione, già consolidato rispetto ad altri sodali, è stato esteso per ragioni probatorie ai ricorrenti
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Plurime violazioni concernenti reati di detenzione e cessione di stupefacenti
Le singole condotte di detenzione e cessione sono state valutate come "reati fine" funzionalmente collegate all'attività associativa e come tali provate dalle intercettazioni e da comportamenti coerenti nel tempo
codice penale, art. 114
Attenuante per il ruolo marginale o l'azione di minore gravità
La Corte ha ritenuto l'attenuante incompatibile con la condanna per il reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per cui il mancato riconoscimento non è illegittimo
codice di procedura penale, art. 616
Condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Applicata la conseguenza processuale del rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. VI, n. 11237 del 08/02/2022; Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022; Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020
Richiamate per consolidare l'accertamento del sodalizio e i criteri di valutazione delle intercettazioni; in particolare sentenze che legittimano il ricorso a elementi indiziari (intercettazioni, ruoli, comportamenti continui) per affermare la partecipazione associativa e per escludere l'attenuante quando sussista la posizione associativa
Massime di principio
- La partecipazione a un sodalizio dedotto ex art. 74 d.P.R. 309/1990 può essere provata mediante un insieme di elementi indiziari (intercettazioni, ruoli, continuità dei contatti, compiti svolti) senza che sia determinante la menzione esplicita del singolo imputato da parte di un collaboratore di giustizia
- Il linguaggio criptico, l'uso di utenze intestate a terzi o di cabine telefoniche e la reiterazione di scambi comunicativi sono elementi che la giurisprudenza considera significativi per ricostruire l'organizzazione e il ruolo dei singoli nell'associazione
- La mera prospettazione di rapporti personali o singole transazioni non è sufficiente a escludere la partecipazione associativa se emergono elementi che indicano continuità, compiti specifici (p. es. pusher, rendicontazione, recupero crediti) e subordinazione gerarchica
- L'attenuante dell'art. 114 c.p. è incompatibile con la condanna per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990; chi contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante deve dimostrare che il ruolo assunto sia effettivamente marginale e non riconducibile all'attività associativa
- In sede di cassazione le censure di natura esclusivamente valutativa della prova devono dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione per essere accolte; contestazioni generiche o rivalutazioni alternative dei fatti sono normalmente inammissibili o destinate al rigetto
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