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Sentenza

Sentenza n. 4631/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 481/25 - pubblicata il 20.05.2025, notificata il 22.05.2025.

Giustizia amministrativa202602359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 481/2025, di accreditare la Carta del docente per complessivi 1.500 euro e di pagare le spese del giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 481/2025, pubblicata il 20 maggio 2025 e notificata al Ministero il 22 maggio 2025, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per 500 euro ciascuno, e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 1.500 euro, oltre alle spese liquidate in 900 euro oltre accessori. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Poiché, nonostante la notificazione del titolo, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione ed era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: accerta che il titolo è passato in giudicato, che è stato notificato al Ministero il 22 maggio 2025 e che il ricorso è stato ritualmente notificato il 25 giugno 2026, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ordina al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, salvo che abbia già adempiuto nelle more. Per l’eventualità di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è riconosciuto un compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È respinta la domanda di ulteriore penalità di mora. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Ritenuto pertanto che la domanda di ottemperanza va accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione inadempiente l’esecuzione del giudicato entro un termine e di predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    il ricorso è stato ritualmente notificato in data 25 giugno 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;

    Per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, il ricorso è ritualmente proposto dopo che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può attuare il pagamento utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati e l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e sono decorsi i termini dilatori previsti per l’esecuzione nei suoi confronti, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
  • La richiesta di penalità di mora può essere respinta anche quando il ricorso per ottemperanza è accolto e vengono disposti l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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