Sentenza n. 16123/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza della dichiarazione della ricorrente e dell’estinzione dell’obbligazione di ripiano. Non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti impugnati. Ha integralmente compensato le spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione trattata.
Atto impugnato: Decreto della Regione Marche che ha ripartito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, con il relativo Allegato A, nonché gli atti presupposti statali e l’accordo Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato il decreto regionale del 14 dicembre 2022 e il relativo allegato, oltre agli atti statali presupposti e all’accordo Stato-Regioni, contestando l’attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento dei tetti di spesa regionali relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Con dichiarazione depositata il 30 giugno 2026, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione, avendo estinto l’obbligazione di ripiano gravante su di essa quale azienda fornitrice del Servizio sanitario.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
La dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
La sentenza richiama la disposizione tra quelle viste, ma fonda espressamente la declaratoria di improcedibilità sull’art. 84, comma 4, c.p.a.; non è riportato un autonomo passaggio interpretativo dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
La disposizione è richiamata tra le norme viste, ma la motivazione non le attribuisce una distinta funzione interpretativa o decisoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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