Cassazione Penale, Ordinanza n. 28173/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con due motivi ha denunciato un vizio di motivazione in relazione all'asserita erronea determinazione del quantum di pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La censura era diretta, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché attinenti esclusivamente al trattamento punitivo, sul quale la Corte territoriale aveva comunque fornito motivazione adeguata: la pena non era stata ulteriormente ridotta perché già applicata nel minimo edittale, senza aumento per la contestata recidiva; le attenuanti generiche erano state negate valorizzando la professionalità nella condotta di furto, la negativa personalità, i numerosi precedenti penali specifici e la tardiva ammissione di responsabilità, intervenuta solo dopo l'emersione di evidenti elementi a carico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata a titolo di sanzione pecuniaria processuale, come da formula finale parzialmente troncata nel testo.
Massime di principio
- Le censure relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando mirano solo a sostituire la valutazione del giudice di merito, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica e comunque congrua.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto degli elementi rilevanti, quali la già avvenuta applicazione della pena nel minimo edittale, la valutazione della recidiva, i precedenti specifici, la personalità dell'imputato e le modalità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su indici negativi desumibili dalla condotta, dalla personalità dell'imputato e dalla tardività dell'ammissione di responsabilità, ove tale valutazione sia sorretta da motivazione adeguata.
Come è indicizzato
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