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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20497/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dell'imputato per furto aggravato e per la contravvenzione contestata. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto aggravato e contravvenzione, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in sostanza il riconoscimento dell'identità operato sulla base delle immagini di videosorveglianza e della relativa individuazione fotografica. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata, e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'individuazione fotografica è prova atipica la cui affidabilità dipende dalla credibilità della deposizione di chi afferma di aver riconosciuto con certezza la persona ritratta; inoltre ha osservato che la motivazione di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni era adeguata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato, perché il divieto di prevalenza delle attenuanti opera, in presenza di recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, c.p., e perché la valutazione sulla recidiva era stata svolta correttamente alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., non potendo fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata nella contestazione confermata in appello.

  • art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, c.p.

    Norma aggravatrice del furto, richiamata per le aggravanti contestate e ritenute sussistenti.

  • art. 650 c.p.

    Contravvenzione contestata e confermata nella decisione di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono avere necessaria specificità e correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; in difetto il ricorso è inammissibile.

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    Nel giudizio di comparazione, in caso di recidiva reiterata, opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    Disciplina la recidiva reiterata, rilevante quale presupposto del divieto di prevalenza delle attenuanti.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere svolta in concreto secondo i criteri di commisurazione della pena, considerando il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata, difettando di correlazione critica con il provvedimento di merito.
  • L'individuazione fotografica formata dalla polizia giudiziaria costituisce prova atipica: la sua affidabilità non discende dal mero riconoscimento, ma dalla credibilità e dalla motivazione del giudice sulla deposizione di chi afferma di aver riconosciuto con certezza la persona ritratta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa e meramente rivalutativa lettura del materiale probatorio quando la motivazione di merito risulti adeguata e non illogica.
  • Nel giudizio di comparazione tra circostanze, la recidiva reiterata impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche.
  • La valutazione della recidiva deve essere individualizzata e concreta, svolta secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non può fondarsi in modo esclusivo sulla gravità astratta dei fatti o sul solo arco temporale di consumazione dei reati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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