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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17958/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. il G.I.P. ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per tre ipotesi di reato in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa indicazione delle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè lamentando che il giudice non avesse esplicitato perché non ricorressero i presupposti per il proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura sull'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non attiene infatti a volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/misura di sicurezza. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base della sentenza impugnata.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nei tre reati contestati.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per tre ipotesi di reato, nella forma di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare l'omesso proscioglimento, ma la sua deduzione non è stata ritenuta motivo consentito nel rito ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in questa sede con decisione semplificata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento i motivi ammissibili sono soltanto quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile, di per sé, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, se non si inserisce in uno dei vizi espressamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del motivo consentito, la Corte può provvedere senza formalità e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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