Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova sostenendo la violazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. per un errore nel calcolo dell'aumento per continuazione. In primo grado era stato fissato un aumento complessivo di sei mesi per la continuazione tra i reati originariamente contestati (artt. 56, 624-bis e 648 c.p.). Dopo la riqualificazione del capo 3) in ricettazione (art. 624 c.p.) e l'annullamento del reato previsto dall'art. 648 c.p. per difetto di querela, la Corte d'appello ha rideterminato l'aumento in quattro mesi riferendolo soprattutto al reato di tentato furto (art. 56). I ricorrenti contestano che non sia chiaro come sia stato ripartito l'aumento originario di sei mesi e che il nuovo aumento di quattro mesi sia illogico perché, a loro avviso, la ricettazione avrebbe dovuto avere una quota maggiore dell'aumento rispetto al tentato furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che i rilievi dei ricorrenti fossero congetturali e privi di concretezza: non è stata dimostrata l'esistenza di elementi che imponessero una diversa distribuzione dell'aumento per continuazione o che dimostrassero una specifica violazione delle norme di determinazione della pena. Il giudice di merito ha un potere discrezionale, esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p., per valutare la gravità delle condotte e determinare la pena nei limiti edittali; tale discrezionalità non è stata censurata in modo fondato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha riqualificato il fatto al capo 3) come ricettazione ai sensi dell'art. 624 c.p., ma ha poi dichiarato non doversi procedere per tale reato per difetto di querela; la decisione di merito sulla riqualificazione non ha invece inciso sulla legittimità della rideterminazione della pena degli altri capi.
art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)
La norma è stata chiamata in causa per il calcolo dell'aumento per continuazione. La Cassazione ha ritenuto che l'applicazione operata dal giudice di merito rientri nella sua sfera discrezionale e che i ricorrenti non abbiano fornito elementi concreti per dimostrare una errata applicazione.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Il reato di tentato furto è stato valutato dal giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice potesse attribuire, in concreto, un aumento anche prevalente al tentato furto rispetto ad altra fattispecie, ove ne risultino la gravità e le circostanze.
art. 624-bis cod. pen.
Richiamata fra i reati originariamente contestati. La sentenza non censura specifiche violazioni riguardanti la qualificazione di tale norma, ma la sua presenza influisce nel complesso dei fatti valutati dal giudice.
art. 648 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 648 c.p. è stato menzionato come capo originario oggetto di decisione; tuttavia, per quel capo è intervenuta la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, con conseguente esclusione dal calcolo definitivo delle pene.
artt. 132 e 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
La Corte ha richiamato questi articoli per sottolineare il potere discrezionale del giudice nel valutare la gravità concreta del fatto e nel parametrarne la pena entro i limiti edittali; la discrezionalità non è stata ritenuta illegittimamente esercitata dai giudici di merito.
Massime di principio
- La determinazione dell'aumento per continuazione (art. 81, 2° comma c.p.) è soggetta al potere discrezionale del giudice di merito: per contestarla in Cassazione occorre dimostrare con elementi concreti e non con mere congetture che la valutazione sia illogica o arbitraria.
- La riqualificazione di un capo e l'eventuale esclusione di un reato (es. per difetto di querela) impattano sul calcolo complessivo delle pene, ma non vincolano automaticamente il giudice di merito a ripartire l'aumento originario in una specifica percentuale: la nuova ripartizione deve risultare motivata secondo i criteri di gravità e circostanze.
- Le doglianze che si limitano a sostenere un 'non comprendo il nuovo calcolo' senza fornire dati o argomentazioni concrete rischiano di essere considerate apodittiche e quindi inammissibili.
- Chi impugna la determinazione della pena deve indicare chiaramente il conteggio alternativo e le ragioni fattuali e giuridiche che dimostrano l'errore del giudice di merito; altrimenti la Cassazione tende a confermare la discrezionalità applicata in primo e secondo grado.
- L'esito negativo del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni economiche (es. somma alla Cassa delle ammende).
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