Sentenza del 27/01/2016 n. 1507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la validità degli avvisi di accertamento relativi ai redditi della de cuius per gli anni 1998 e 1999, notificati direttamente a B.M.G. dopo il suo decesso e presso il suo ultimo domicilio. Hanno dedotto la violazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui, in assenza di una preventiva comunicazione degli eredi all'Amministrazione finanziaria, l'atto intestato al contribuente deceduto deve essere notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente. Gli ulteriori motivi riguardavano il merito della determinazione sintetica del reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assolutamente nulla e insanabile la notificazione degli avvisi intestati e notificati alla contribuente deceduta. Un rapporto tributario non può infatti essere validamente instaurato o proseguito nei confronti di una persona non più esistente. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi relativi al merito dell'accertamento. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente la causa accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65
L'atto impositivo intestato al de cuius può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.
Se il contribuente è deceduto e gli eredi non hanno comunicato preventivamente all'Amministrazione le proprie generalità e il domicilio fiscale, l'avviso intestato al defunto deve essere notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius. La notifica effettuata direttamente al defunto è affetta da nullità assoluta e insanabile.
Artt. 75, 149, 299, 303, 328 e 330 c.p.c.
Sono state richiamate dai ricorrenti in relazione alla capacità processuale, alla notificazione degli atti e agli effetti processuali della morte della parte, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Massime di principio
- Un atto tributario intestato a una persona deceduta non può essere notificato validamente direttamente al defunto, poiché il rapporto tributario non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente.
- In assenza di comunicazione preventiva degli eredi all'Amministrazione finanziaria, la notifica deve essere indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto.
- La violazione di tali modalità di notifica comporta una nullità assoluta e insanabile dell'atto e della notificazione, non una mera irregolarità sanabile.
- Quando la notificazione dell'accertamento è radicalmente invalida, il giudice può accogliere il ricorso senza esaminare le questioni relative al merito della pretesa tributaria.
- Gli eredi che ricevono un atto intestato e notificato direttamente al contribuente deceduto possono contestarne la validità per violazione delle regole speciali sulla notificazione previste dall'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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