Sentenza del 04/03/2015 n. 4338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della definizione transattiva della controversia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della mancata costituzione e attività difensiva dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, concernente IRPEG, IRAP e IVA, emesso a seguito di un verbale di constatazione. Nel corso del giudizio la società contribuente ha dichiarato che la controversia era stata definita in via transattiva e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita transattivamente durante il giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le contestazioni sull'accertamento.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'accordo o la definizione intervenuta elimini concretamente l'interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito.
- La definizione della lite non implica necessariamente una vittoria piena del contribuente sul merito dell'accertamento: l'esito processuale deriva dall'accordo transattivo.
- Le spese possono essere compensate quando la controversia viene definita transattivamente e, in particolare, quando la parte resistente non ha svolto attività difensiva significativa nel giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →