Cassazione Civile, Ordinanza n. 21304/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura DOCFA con cui una società che gestisce il servizio idrico integrato, proprietaria di un immobile destinato a ospitare un serbatoio di accumulo acque, chiedeva l'attribuzione della categoria catastale E/9. L'Agenzia del Territorio rettificava il classamento assegnando la categoria D/1. La contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso per difetto di motivazione. In appello, la CTR della Campania rigettava l'appello dell'Ufficio e riteneva invece corretto il classamento in categoria E, valorizzando la natura non lucrativa della società e la finalità di servizio pubblico. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme catastali e tributarie sul classamento, sostenendo che la CTR aveva erroneamente attribuito rilievo all'assenza di lucro e alla destinazione pubblicistica del servizio, mentre il criterio decisivo sarebbe l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile; (2) violazione delle norme sul processo e sulla motivazione della sentenza, deducendo che la motivazione della CTR era solo apparente.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, escludendo che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione apparente, poiché il minimo costituzionale della motivazione risultava comunque raggiunto. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR ha fatto malgoverno dei principi sul classamento catastale degli impianti del servizio idrico integrato: la destinazione a servizio pubblico e la natura non lucrativa del gestore non escludono la riconducibilità dell'immobile al gruppo D, quando l'impianto abbia caratteristiche di autonomia funzionale e reddituale e sia inserito in un'attività economica svolta secondo criteri imprenditoriali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto in tema di classamento catastale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 4, 5 e 10 R.D.L. 652/1939 conv. in L. 1249/1939
richiamati come norme primarie sul classamento e sull'accertamento catastale degli immobili.
artt. 8 e 40 del Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano approvato con d.P.R. 1142/1949
richiamati come disciplina regolamentare del classamento catastale.
art. 2 D.M. n. 28/1998
richiamato nella disciplina del classamento.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
la Corte lo legge come norma che rende incompatibile la categoria E con immobili destinati a uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale.
art. 2195, primo comma, c.c.
richiamato dall'Ufficio per sostenere la natura economica/imprenditoriale dell'attività.
art. 5 d.P.R. 633/1972
richiamato dall'Ufficio nel quadro delle norme sulla nozione di attività economica.
artt. 6, 24 e 111 Cost.
richiamati in relazione alle garanzie processuali e al controllo sulla motivazione.
art. 132, primo comma, nn. 2 e 4 c.p.c.
richiamato per la struttura e la motivazione della sentenza.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per i requisiti di motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.
art. 12 preleggi
richiamato nel passaggio sulle anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.
art. 9, comma 1, L. 36/1994
richiamato come base del sistema tariffario del servizio idrico integrato.
art. 141 d.lgs. 152/2006
richiamato nel quadro della disciplina del servizio idrico integrato.
art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006
richiamato come norma sul sistema tariffario e sui criteri di efficienza ed economicità.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio rilevante in cassazione si configura solo quando l'anomalia motivazionale si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta un mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel classamento catastale degli immobili destinati al servizio idrico integrato, la qualificazione non dipende dalla sola natura pubblica del servizio o dall'assenza di lucro soggettivo del gestore, ma dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e dalla sua destinazione funzionale, con rilievo decisivo dell'autonomia funzionale e reddituale.
- La categoria catastale E è riservata a immobili con forte caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive; quando l'immobile è inserito in un'attività economica con attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito mediante tariffe, la corretta collocazione è nel gruppo D.
- Ai fini catastali, la destinazione dell'impianto a servizio pubblico non esclude la natura economica dell'attività svolta né impedisce di valorizzare criteri imprenditoriali, quali efficienza, efficacia ed economicità, quando la gestione avvenga mediante tariffe che remunerano i fattori della produzione.
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