Sentenza del 31/10/2019 n. 28049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli atti di contestazione relativi alla T.I.A. dovuta per gli anni 2007-2011, per complessivi Euro 11.943,00 e Euro 3.141,52, sostenendo che le officine, produttrici di rifiuti speciali adeguatamente documentati, dovessero essere escluse dal tributo e che l’area scoperta di 300 mq, destinata a viabilità interna e parcheggi, non fosse tassabile. In Cassazione ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme statali e del regolamento comunale in materia di superfici esenti o parzialmente tassabili. La concessionaria ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando la mancata o tardiva produzione della documentazione necessaria e l’omessa dichiarazione delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, perché la ricorrente aveva richiamato indistintamente la documentazione senza indicare con precisione il fatto decisivo omesso e la sua decisività. Il secondo motivo è stato ritenuto estraneo al vizio di violazione di legge, poiché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La contribuente è stata condannata a pagare alla concessionaria Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società non costituita.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
Norma richiamata dalla contribuente in materia di presupposto della tassazione; la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3
Invocata per sostenere l’esclusione o la diversa disciplina delle superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali; la questione non è stata valutata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Regolamento del Comune di Tradate, artt. 10, 12 e 13
Il regolamento prevedeva, secondo le prospettazioni delle parti, l’esenzione per determinate superfici destinate alla viabilità interna o alla produzione di rifiuti speciali e una riduzione del 20% quando non fosse possibile individuare oggettivamente le superfici produttive di tali rifiuti. La Corte non ha accertato quale disciplina fosse concretamente applicabile, limitandosi ai profili di ammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve riguardare l’erronea interpretazione o applicazione di una norma; non può essere utilizzato per contestare soltanto la valutazione delle prove o l’accertamento dei fatti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione specifica di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e concretamente trascurato dal giudice. Un richiamo generico alla documentazione non soddisfa tale requisito.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, riportandone il contenuto essenziale e precisandone la collocazione processuale; il semplice richiamo indistinto ai documenti non è sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato applicabile alle impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o infondate nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto oppure l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Chi invoca l’esenzione o la riduzione di un tributo sulle superfici deve dimostrare con documentazione puntuale la destinazione delle aree, la produzione di rifiuti speciali e il rispetto degli eventuali obblighi dichiarativi e regolamentari.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione quali documenti sono rilevanti, che cosa dimostrano e dove sono stati prodotti; il richiamo generico all’intero fascicolo rende il motivo inammissibile.
- La mancata o tardiva dichiarazione delle superfici può compromettere il riconoscimento dell’esenzione, soprattutto quando il regolamento comunale richiede planimetrie o altra documentazione specifica.
- La distinzione tra violazione di legge e contestazione dell’accertamento dei fatti è essenziale: la prima può essere dedotta in Cassazione, mentre la seconda, salvo specifiche anomalie motivazionali ancora deducibili nei limiti di legge, non consente un nuovo giudizio di merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese della parte soccombente e, per le impugnazioni soggette alla disciplina vigente, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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