Cassazione Penale, Sentenza n. 05074/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (3 anni e 6 mesi con obbligo di soggiorno), deducendo violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente. Sostiene che la Corte d'appello non ha considerato la sua dichiarazione resa in sede di esame nel processo di primo grado, con la quale avrebbe preso nettamente le distanze dall'organizzazione mafiosa (affermando di non essere mai stato parte di "Cosa nostra" e di non volerlo essere), tale dichiarazione, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse convincente e adeguata: la conferma della misura si fonda sulla condanna per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e su plurimi reati fine con pena complessiva di 13 anni e 6 mesi; sul ruolo fiduciario ricoperto nell'ambito della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, sui compiti importanti nel settore delle estorsioni, sulla corresponsione della mesata e sull'assenza di elementi concreti e significativi che attestino una reale presa di distanza o una risocializzazione. La Corte ha ritenuto che una dichiarazione meramente verbale del ricorrente non sia idonea a ribaltare il giudizio di attualità della pericolosità. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse apparente né mancante e che la valutazione dell'attualità della pericolosità sia stata effettuata correttamente alla luce degli elementi di fatto.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; la condanna del ricorrente per tale reato e gli elementi concreti collegati (ruolo, compiti, benefici economici) sono stati ritenuti fondativi della presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo e dell'attualità della pericolosità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per la condanna alle spese e all'ammenda: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e l'obbligo di versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso)
Principio secondo cui, quando sussistono elementi sintomatici di vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, è applicabile una presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, valutabile però alla luce degli specifici elementi di fatto del caso concreto e non come unico fondamento dell'accertamento dell'attualità.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) e altre pronunce (Pandico, Pascali)
Richiamate per il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente). La mera divergenza di valutazione sui fatti non integra automaticamente un vizio di legge quando il provvedimento esprime un discorso giustificativo adeguato.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione, l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale richiede valutazioni basate su elementi concreti e significativi: condanne per 416-bis, ruolo nell'organizzazione, compiti rilevanti e benefici economici pesano fortemente.
- Una dichiarazione verbale di dissociazione (negazione di appartenenza) è, da sola, generalmente insufficiente a provare una reale presa di distanza o una risocializzazione; sono necessari elementi oggettivi e documentati di cambiamento comportamentale.
- Quando sussistono elementi di vera partecipazione all'associazione mafiosa, può operare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma essa deve essere verificata rispetto ai fatti specifici del caso e non può essere l'unico fondamento dell'accertamento.
- Il controllo di legittimità in Cassazione nei procedimenti di prevenzione è limitato a questioni di diritto (violazione di legge e motivazione inesistente o apparente); non è consentito un nuovo apprezzamento libero delle prove o un semplice dissenso valutativo.
- La durata e le modalità della detenzione cautelare e l'assenza di fatti nuovi favorevoli sono elementi che possono essere valutati come indice della persistenza del pericolo di reiterazione.
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