Cassazione Civile, Ordinanza n. 19890/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che in quella decisione era stata disposta la condanna alle spese di lite nonostante, nel ricorso, fosse stata tempestivamente formulata dichiarazione di permanenza delle condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e fosse stata richiamata l’autodichiarazione già prodotta in primo grado. L’INPS ha resistito con controricorso nel procedimento di correzione. La questione posta alla Corte riguarda quindi non il merito della controversia originaria, ma la rettifica della statuizione sulle spese emessa nella precedente ordinanza, ritenuta erronea per mancata considerazione dell’esenzione reddituale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell’errore materiale. Ha ritenuto che, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile sia il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Ha quindi disposto la correzione sia della motivazione sia del dispositivo della precedente ordinanza n. 10753/2025, sostituendo la condanna alle spese con l’indicazione che nulla è dovuto sulle spese e che la parte non è tenuta al pagamento delle spese di lite. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
esenzione dal pagamento delle spese processuali per limiti reddituali
La Corte considera rilevante la dichiarazione di permanenza delle condizioni reddituali richiesta per l’esenzione e afferma che, se non considerata, la mancata applicazione dell’esenzione integra un errore emendabile con la correzione materiale.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è indicato come rimedio esperibile, in assenza di espressa diversa previsione legislativa, per rimuovere l’omessa considerazione della dichiarazione di esenzione dalle spese.
Massime di principio
- Se una decisione omette di considerare una rituale dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali per limiti reddituali, l’errore può essere corretto mediante il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non mediante un diverso rimedio impugnatorio.
- Quando dagli atti risulta che la parte ha formulato la dichiarazione richiesta per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione di condanna alle spese resa in contrasto con tale esenzione è suscettibile di rettifica sia nella parte motiva sia nel dispositivo.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale, se il giudice accoglie la richiesta, può sostituire l’erronea condanna alle spese con la dichiarazione che la parte non è tenuta al pagamento delle spese, senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
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