Cassazione Penale, Sentenza n. 2238/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e per vari episodi di estorsione e detenzione illegale di arma. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato la carenza di elementi probatori relativi alla sua partecipazione stabile al sodalizio (sottolineando la sua posizione di incensurato e l'assenza di precedenti collegamenti), ha dedotto l'insufficienza e l'erroneità dell'interpretazione delle intercettazioni concernenti gli otto capi di estorsione (con contestazioni specifiche per ciascun capo), ha messo in dubbio la sussistenza delle aggravanti connesse al metodo mafioso e ha sostenuto l'irrilevanza dei reati in materia di armi per la presunta non funzionalità delle pistole contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia denunciato una violazione di specifiche norme né una manifesta illogicità della motivazione, ma si sia limitato a una diversa lettura dei fatti e delle conversazioni intercettate, valutazioni riservate al giudice di merito. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame, che ha evidenziato elementi indicativi dell'apporto concreto e stabile del ricorrente all'attività estorsiva della famiglia di Campofranco e il suo ruolo di raccordo con il reggente. Ha altresì confermato la fondatezza delle aggravanti (metodo mafioso e disponibilità di armi) e rigettato l'eccezione sulla non funzionalità delle armi (la non perfetta efficienza non esclude la natura di arma, salvo oggettiva impossibilità di riparazione). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
La partecipazione all'associazione di tipo mafioso si valuta sulla base dell'inserimento stabile e dell'apporto concreto (anche minimo ma ripetuto) alla vita dell'associazione; la commissione di delitti-scuopo (es. estorsioni) è sintomo significativo di intraneità.
art. 416 bis.1 cod. pen.
Le aggravanti collegate al metodo mafioso e all'impiego/finanziamento con proventi illeciti possono essere ritenute sussistenti in presenza di atti intimidatori tipici e del modus operandi associativo.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione di vizio di motivazione: la censura in Cassazione deve riportare una violazione normativa specifica o la manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U. n. 36958/2021 - Modaffari; Sez. U. n. 33748/2005 - Mannino)
Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021; Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005
Principi interpretativi sul significato di 'partecipazione' all'associazione mafiosa: non rileva solo lo status rituale ma l'inserimento stabile attraverso apporto concreto. La commissione di delitti scopo è un sintomo rilevante dell'inserimento.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (su intercettazioni e sindacato di legittimità)
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013
L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione può sindacare solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (sulla natura delle armi non funzionanti)
Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019
La natura di arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia temporaneamente funzionante se la riparazione è ragionevolmente possibile; il pericolo per l'ordine pubblico può persistere.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo quando si denunci una violazione normativa specifica o una manifesta illogicità della motivazione; non serve per una rivalutazione dei fatti o delle prove.
- In materia di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) non è necessario dimostrare uno "status" di affiliato mediante riti: è sufficiente provare un inserimento stabile nell'organizzazione tramite un apporto concreto, anche minimale ma ripetuto e funzionale agli scopi dell'associazione.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono valutazione di merito: la Corte di legittimità può intervenire solo se emerge una manifesta illogicità o una valutazione irragionevole da parte del giudice di merito.
- Le aggravanti connesse al metodo mafioso si fondano su elementi sintomatici quali minacce/atteggiamenti intimidatori, modalità associative e uso/disponibilità di armi; la loro sussistenza può essere desunta dal contesto e dal modus operandi.
- La non perfetta efficienza di un'arma non esclude di per sé la configurabilità del reato di detenzione illegale di arma: rileva la possibilità oggettiva di renderla nuovamente funzionante, salvo comprovata impossibilità di riparazione.
- Chi impugna misure cautelari dovrebbe mirare a far emergere errori di diritto o contraddizioni logiche evidenti nella motivazione del giudice di merito, poiché la mera proposta di una diversa lettura probatoria è generalmente inammissibile.
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