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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12781/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Dopo la vendita di un immobile, le parti avrebbero concordato verbalmente, nello studio notarile, l'esecuzione di ulteriori lavori di finitura presso l'abitazione. A titolo di pagamento, l'acquirente aveva rilasciato un assegno bancario di euro 9.000, consegnato al notaio con incarico di consegnarlo alla società venditrice. Poiché la consegna e poi l'incasso dell'assegno erano stati contestati, la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento; l'acquirente aveva proposto opposizione sostenendo che non vi fosse stata alcuna valida pattuizione di lavori, che i lavori non risultassero eseguiti e che la società fosse estranea al rapporto, essendo il titolo riferibile a rapporti diversi. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provata l'obbligazione; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello dell'opponente, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto non provata dalla società l'effettiva esecuzione dei lavori, valorizzando le deposizioni testimoniali e applicando gli artt. 1988 e 2697 c.c. Contro tale decisione la società ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per errato riferimento al Tribunale di Verona invece che Vicenza; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello; 3) violazione degli artt. 112, 183 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'opponente non avesse proposto una vera eccezione di inadempimento e che la prova testimoniale fosse inutilizzabile; 4) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la consegna dell'assegno nel contesto del rogito integrasse prova/confessione dell'obbligazione e che fosse superflua ulteriore documentazione; 5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 246 c.p.c., omesso esame e vizio motivazionale sulla valutazione delle testimonianze e sull'asserita incapacità a testimoniare di un teste. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: l'errore sul nome del tribunale era un mero lapsus materiale privo di nullità; l'appello era sufficientemente specifico; l'opposizione a decreto ingiuntivo richiede comunque la prova dei fatti costitutivi da parte dell'opposto, che nel caso non aveva dimostrato l'esecuzione dei lavori; le censure del quarto e quinto motivo erano in larga parte inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e mescolavano vizi eterogenei, mentre la dedotta incapacità del teste era comunque tardiva e sanata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso della società. Ha escluso che l'erronea indicazione del tribunale di primo grado nella sentenza d'appello determinasse nullità, trattandosi di errore materiale irrilevante. Ha poi confermato che l'appello dell'acquirente era specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto conserva la posizione sostanziale di attore, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto la società non aveva fornito prova sufficiente dell'effettiva esecuzione dei lavori che avrebbero giustificato il pagamento dell'assegno. Le doglianze volte a rileggere le testimonianze e a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, precluso in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    L'errore materiale nell'indicazione del tribunale di primo grado non integra nullità della sentenza se dalla motivazione e dal contesto risulta chiaramente il provvedimento effettivamente esaminato.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio denunciato per l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario è escluso quando manca un concreto pregiudizio al raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è ammissibile se individua chiaramente le questioni contestate e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si limita ad accertare la fondatezza della pretesa monitoria sulla base dei fatti costitutivi allegati dall'opposto.

  • art. 183 c.p.c.

    Le doglianze relative alla pretesa modifica dei fatti allegati e all'uso della prova testimoniale non sono state ritenute idonee a fondare una violazione processuale decisiva.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento o il titolo di credito utilizzato come promessa di pagamento comporta presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, ma tale presunzione è superabile con la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale; il beneficiario dell'azione causale, tuttavia, resta tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sull'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello corretto.

  • art. 246 c.p.c.

    La nullità relativa della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana per acquiescenza.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità relativa derivante dall'incapacità a testimoniare è sanata se non viene eccepita subito dopo l'assunzione della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una mera contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante o costituzionalmente apparente, non per semplice insufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e non consente la rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con controricorso e memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, anche quando si avvalga di un titolo che operi come promessa di pagamento.
  • La promessa di pagamento o il titolo di credito richiamato in funzione causale crea una presunzione iuris tantum del rapporto sottostante, ma non esonera il creditore dall'allegare e provare il fondamento concreto del credito quando il rapporto sia specificamente contestato.
  • L'atto di appello è ammissibile quando consenta di comprendere quali capi della decisione si contestano e con quali argomenti, senza che sia necessaria una redazione formalistica o un progetto alternativo completo.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove; sono inammissibili i motivi che mirano solo a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.
  • La nullità relativa della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non essendo più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto d'operaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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