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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09821/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell’ufficio di segreteria della CTP che aveva determinato il contributo unificato dovuto in un giudizio tributario ritenuto cumulativo, calcolandolo separatamente per l’avviso di intimazione e per sei cartelle di pagamento presupposte, con conseguente richiesta di integrazione del versamento. La contribuente ha impugnato tale decisione sostenendo, in sintesi, che il ricorso originario fosse rivolto solo contro l’avviso di intimazione e non anche contro gli atti presupposti, e quindi che il contributo unificato dovesse essere commisurato a un solo atto. Con il ricorso per cassazione ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e tributarie, nonché falsa applicazione delle disposizioni sul contributo unificato e violazione del d.m. n. 110/2023; ha inoltre contestato la legittimazione e la ritualità del controricorso del Ministero. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo e generico, perché diretto in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del contenuto del ricorso introduttivo e degli atti impugnati, e perché privo di specifica censura dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nei ricorsi tributari cumulativi, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato; ha infine escluso qualsiasi irregolarità della costituzione del MEF.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto inammissibile il motivo unico perché cumulativo, poco specifico e incentrato su una diversa lettura dei fatti e degli atti processuali, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Ha confermato che, in presenza di impugnazione di più atti tributari, il contributo unificato si calcola separatamente per ciascun atto, con conseguente legittimità della richiesta di integrazione del pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di una somma in favore della Cassa delle Ammende; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa all’esito della procedura accelerata per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte ha anche richiamato la compatibilità tra proposta accelerata e composizione del collegio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e riconducibile con chiarezza a una delle censure tipizzate; la formulazione cumulativa e confusa di più vizi rende il motivo inammissibile.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, per i ricorsi cumulativi, rileva ai fini del contributo unificato come disciplina speciale richiamata dalla normativa sul contributo.

  • art. 13, comma 6-quater, lett. a), d.P.R. n. 115/2002

    Per ciascun atto di valore inferiore alla soglia prevista è dovuto il contributo unificato nella misura indicata; nei ricorsi cumulativi il contributo va sommato per ogni atto impugnato.

  • art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Per i ricorsi tributari cumulativi il contributo unificato deve essere determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato.

  • art. 7 d.m. 7 agosto 2023, n. 110

    La censura relativa alla violazione del decreto ministeriale è stata ritenuta infondata e non incidente sulla ritualità della costituzione della controparte.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna ulteriore a carico della parte soccombente, ritenendo la decisione resa in conformità alla proposta e non ravvisando peculiarità che escludessero la misura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere formulato in modo specifico, chiaro e coerente con una sola o comunque con distinte censure tipizzate; la commistione di vizi diversi e la richiesta al giudice di legittimità di selezionare e ricostruire le doglianze comportano inammissibilità.
  • L’interpretazione del contenuto del ricorso introduttivo e degli atti processuali compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici pertinenti o per vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è invece ammessa una mera lettura alternativa dei fatti.
  • Nei ricorsi tributari cumulativi, ai fini del contributo unificato, il valore della lite e il relativo importo devono essere determinati con riferimento a ciascun atto impugnato, sommando i contributi dovuti per i singoli atti.
  • L’impugnazione di un atto dell’agente della riscossione per dedotta omessa notifica degli atti presupposti non richiede litisconsorzio necessario con gli enti impositori; il contribuente può agire indifferentemente contro l’agente o contro l’ente impositore.
  • La contestazione dell’atto successivo per vizi degli atti presupposti può legittimare la richiesta di contributo unificato parametrata anche agli atti prodromici quando il ricorso, in concreto, investa l’intero complesso delle pretese creditorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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