Sentenza del 18/02/2020 n. 2275 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Tari - Superfici tassabili - Aree scoperte - Esclusione dalla tassazione - Condizioni - Onere della prova - Grava sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI 2018 per euro 92.462,00: la società contestava l'entità della superficie tassabile ritenuta erronea (Comune: 4.977 mq; ricorrente: superficie lorda 4.622 mq con esclusione di aree esenti per 2.673 mq quali terrazze, palestra, piscina, corridoi/scale e aree a verde) e la sanzione applicata per mancato invito al pagamento.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Comune abbia correttamente applicato la TARI sulle superfici già dichiarate/accertate negli anni precedenti e che sussista un verbale di conciliazione precedente che ha fissato la superficie tassabile in mq 4.977. Ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative spetta solo se il contribuente prova la non produttività di rifiuti; la ricorrente non ha fornito prove documentali adeguate atte a dimostrare l'esenzione delle superfici contestate. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese per euro 2.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Art. 14 D.L. n. 201/2011
Definisce la superficie imponibile per la TARI, richiama i criteri del DPR n.158/1999 e prevede che si considerino le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU; prevede inoltre esclusioni per parti non produttive di rifiuti e l'onere probatorio per il contribuente.
Legge n. 147/2013
Stabilisce il presupposto della TARI e l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative, ma pone una presunzione superabile solo tramite prova contraria del detentore.
D.Lgs. n. 507/1993
Disciplina la TARSU e prevede le esclusioni e i temperamenti (es. uso stagionale); riconosce la necessità della prova per circostanze che escludono la produttività di rifiuti.
DPR 27/04/1999 n.158
Fornisce i criteri tecnici per la determinazione delle quantità di rifiuti e viene richiamato per la commisurazione della tariffa.
DPR 23/03/1998 n.138
Stabilisce criteri per la determinazione della superficie catastale richiamati dall'art.14 D.L. n.201/2011 (utilizzati per il calcolo delle superfici imponibili).
L. 27/7/2000 n.212
Norme procedurali in materia tributaria invocate dalla ricorrente in tema di notifiche e garanzie processuali; la loro violazione è stata rilevata come lamentata ma non efficacemente provata.
D.Lgs. 18/12/1997 n.472
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dalla ricorrente in ordine alla presunta illegittimità della sanzione; il giudice non ha ritenuto fondata la doglianza per mancata dimostrazione.
Massime di principio
- Onere della prova: quando si invoca l'esenzione dalla TARI per aree scoperte pertinenziali o non operative, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con documentazione oggettiva, la non produttività di rifiuti.
- Aree operative vs non operative: terrazze, piscine, palestre, corridoi e aree verdi possono essere tassate se risultano strumentali all'attività o suscettibili di produrre rifiuti o reddito; la qualificazione dipende dall'uso concreto e dalla prova documentale.
- Valore probatorio di accordi/concili: precedenti accertamenti con adesione o verbali di conciliazione che fissano la superficie tassabile sono elementi forti a favore del Comune e possono legittimare il mantenimento della stessa base imponibile in anni successivi, salvo prova contraria.
- Elementi di prova efficaci: per contestare la tassazione è utile produrre perizie tecniche dettagliate, planimetrie aggiornate, titoli autorizzativi, contratti di gestione (es. piscina/area a pagamento), fotodocumentazione, registri di utilizzo/chiusura stagionale e qualsiasi documento che dimostri l'oggettiva non operatività.
- Procedure e sanzioni: per impugnare sanzioni è necessario verificare il rispetto delle garanzie procedurali (es. invito al pagamento, notifiche); anche qui la contestazione richiede prove specifiche dell'irregolarità procedurale.
- Comportamento difensivo: in disaccordo con un accertamento consolidato conviene richiedere sopralluogo in contraddittorio, produrre documentazione probatoria prima o durante i procedimenti amministrativi o conciliativi e, in mancanza, tenere presente il rischio di non ottenere l'annullamento in sede giudiziaria.
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