Sentenza n. 2716/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2675 del 16 settembre 2025, che disponeva la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno, oppure l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o mediante accordo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che, nonostante la notifica della sentenza il 17 settembre 2025 e la scadenza del termine assegnato dal giudice, il Comune non aveva completato l’esecuzione né il procedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, avviato con nota del 26 febbraio 2025. Il Comune ha eccepito la tardività del deposito del ricorso e, nel merito, ha sostenuto di avere eseguito la sentenza con la deliberazione consiliare n. 62/2026, che disponeva l’acquisizione dei beni e quantificava l’indennizzo in euro 35.521,20, seguita dalle determinazioni dirigenziali n. 2203 del 3 luglio 2026 e n. 2286 del 9 luglio 2026. Il consorzio ha replicato che l’atto acquisitivo era successivo alla notificazione del ricorso e che l’importo liquidato, pur accettato, non era stato ancora pagato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito previsto dagli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a., con conseguente applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. La decisione non esamina le contestazioni sull’effettiva esecuzione del giudicato, sull’acquisizione dei terreni o sul mancato pagamento dell’indennizzo. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione dello svolgimento della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.
Il Collegio, in via preliminare, rileva il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito del ricorso previsto dagli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a., con conseguente irricevibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
Il deposito del ricorso per ottemperanza deve rispettare il termine perentorio stabilito dagli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.; la sua inosservanza determina l’irricevibilità.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il Collegio, in via preliminare, rileva il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito del ricorso previsto dagli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a., con conseguente irricevibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
La violazione del termine perentorio di deposito comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine perentorio previsto per il deposito del ricorso ai sensi degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a. comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.; tale esito impedisce l’esame delle questioni di merito sull’esecuzione del giudicato.
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