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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, deducendo: (1) vizio nel trattamento sanzionatorio per aver il giudice base fissato la pena in 4 anni di reclusione nonostante il fatto fosse stato commesso il 9 maggio 2018, antecedente alla legge n.36/2019 che innalzava i minimi edittali (per cui andava applicato il minimo allora vigente di 3 anni); (2) violazione di legge e difetto di motivazione nella valutazione degli indizi (la Corte di appello avrebbe valorizzato la presenza dell'autovettura in uso al ricorrente sul luogo del delitto e il giubbotto rinvenuto presso la sua abitazione, non adeguatamente dimostrati e suscettibili di appartenere anche al padre, mentre il fermo e il ritrovamento di attrezzi tre giorni dopo non avrebbero aggiunto utile prova decisiva).

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo del trattamento sanzionatorio e infondato nel resto. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rilevando che la Corte di merito aveva fatto riferimento ai minimi edittali introdotti con la legge n.36/2019 che non potevano applicarsi a reati consumati prima della sua entrata in vigore. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena nel rispetto dei minimi vigenti al momento del fatto. Ha invece rigettato le censure relative alla valutazione degli elementi indiziari confermando la condanna sul piano della responsabilità.

Norme richiamate

  • legge n.36 del 26 aprile 2019

    Introdusse un innalzamento dei minimi edittali per il furto in abitazione; la Corte ha stabilito che tale modifica non si applica a reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (no retroattività in peius).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Individua il reato contestato (furto in abitazione). La Corte ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza del reato sulla base del complesso indiziario.

  • art. 625 cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza aggravante (violenza sulle cose) applicata in concreto dai giudici di merito per l'aumento della pena.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive in relazione alla motivazione e alla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello sia congrua e che la rivalutazione degli elementi indiziari fosse lecita in sede di appello.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla estensione dei motivi di ricorso, ai sensi del quale il ricorso è stato formulato nei limiti consentiti; la Corte prende atto dei limiti di impugnazione osservati.

  • art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n.150

    Richiamati in tema di trattazione del ricorso (procedura e modalità dell'udienza) e del decreto legislativo che ha modificato la disciplina procedurale; la causa è stata trattata con intervento delle parti conformemente alla nuova disciplina.

Massime di principio

  • Le modifiche incriminatrici o inasprenti della pena operate da leggi successive non sono applicabili ai reati commessi prima della loro entrata in vigore (principio di non retroattività in peius).
  • In caso di discordanza tra il minimo edittale applicato e quello vigente al momento del fatto, il giudice deve motivare espressamente la scelta della pena e, se ha utilizzato un minimo successivo al fatto, la determinazione è annullabile sul profilo sanzionatorio.
  • In sede di appello il giudice può rivalutare liberamente elementi di prova precedentemente 'svalutati' dal primo giudice (principio devolutivo); le censure difensive devono affrontare il quadro probatorio nel suo insieme e non limitarsi ad attacchi atomistici su singoli indizi.
  • Per contestare utilmente la valutazione indiziaria occorre dimostrare che la motivazione risulta contraddittoria, insufficiente o illogica nel suo complesso, non basta sollevare alternative possibili circa la titolarità di oggetti rinvenuti.
  • Se la Cassazione annulla solo la quantificazione della pena, può disporre il rinvio per il nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio senza rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza già confermato.
  • Il difensore che impugna la determinazione della pena dovrebbe proporre specifici argomenti e calcoli alternativi (con riferimento ai minimi applicabili al momento del fatto) per agevolare la riforma o la rideterminazione in sede di rinvio.

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