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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27467/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un duplice omicidio commesso a Melito di Napoli il 21 novembre 2004, contestato a più imputati in concorso e con aggravanti mafiose. La Corte di assise di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno. In precedenza la Prima Sezione della Cassazione aveva rigettato i ricorsi ordinari; successivamente, in sede di ricorso straordinario, la stessa Corte aveva revocato la precedente decisione rescindente limitatamente alla posizione dell'imputato, rilevando un possibile errore di percezione nella valutazione delle risultanze processuali, in particolare sul contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Massimo Molino, Antonio Accurso e Salvatore Tamburino. Nel giudizio rescissorio sono stati riproposti i motivi originari: si contesta la motivazione sulla responsabilità, perché i collaboratori avrebbero fornito versioni tra loro non convergenti sul ruolo dell'imputato nella deliberazione e nell'esecuzione dell'omicidio; si contesta inoltre la ritenuta attendibilità di Molino pur avendo egli escluso il coinvolgimento dell'imputato, la possibilità di usare le dichiarazioni di Accurso e Tamburino come riscontri individualizzanti, il diniego della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., il riconoscimento della premeditazione e l'aumento di pena per il metodo mafioso e la finalità agevolatrice mafiosa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi che investivano la valutazione delle chiamate in correità/reità e la coerenza complessiva del compendio dichiarativo, osservando che il giudice di merito non aveva adeguatamente affrontato le discrasie tra le fonti accusatorie e il significato delle dichiarazioni di Molino rispetto alla posizione del ricorrente. Per questo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione dell'imputato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Ha ritenuto fondate le censure sulla mancata compiuta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulla non adeguata verifica della loro convergenza individualizzante in relazione alla partecipazione del ricorrente al duplice omicidio. Gli altri motivi sono stati assorbiti nei limiti in cui presupponevano la conferma della responsabilità penale. La decisione non ha definito nel merito la colpevolezza, ma ha imposto al giudice del rinvio di rivalutare attendibilità, riscontri e compatibilità delle diverse chiamate in reità/correità secondo i principi in materia.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    richiamato nel capo di imputazione come base del vincolo della continuazione contestato

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato

  • art. 575 c.p.

    norma incriminatrice dell'omicidio volontario contestata nel capo di imputazione

  • art. 577, primo comma, n. 3, c.p.

    richiamato per l'aggravante contestata

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato nel capo di imputazione quale aggravante/collegamento mafioso

  • art. 606 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    applicato ai criteri di valutazione delle chiamate in correità/reità e dei riscontri

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per il dovere di motivazione della sentenza

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla regola di giudizio per la pronuncia di condanna

  • art. 546, comma 1, lett. e), n. 1), cod. proc. pen.

    richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 114 c.p.

    richiamato per la richiesta di attenuante della minima partecipazione

  • art. 577, comma 1, n. 3, c.p.

    richiamato nei motivi sulla premeditazione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo la disciplina vigente

  • art. 209 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'equiparazione dell'imputato che riferisce circostanze apprese da terzi all'imputato di procedimento connesso

  • art. 210 cod. proc. pen.

    richiamato come norma di riferimento per il regime dichiarativo dell'imputato di procedimento connesso

  • art. 195 cod. proc. pen.

    richiamato quale disciplina applicabile ai dichiaranti de relato

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato in tema di riscontri alle dichiarazioni accusatorie

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per la valutazione delle chiamate in reità e correità

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi nuovi come violazione della legge processuale penale

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    la Corte ribadisce che la valutazione richiede credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca e convergenza individualizzante dei riscontri

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    la Corte lo richiama per la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie

Massime di principio

  • Nella valutazione delle chiamate in correità o in reità, il giudice deve verificare in modo unitario credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del racconto, senza che l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. imponga una sequenza logico-temporale rigida.
  • Le dichiarazioni de relato possono concorrere alla prova della responsabilità solo se, insieme ad altre chiamate, risultano indipendenti, autonome nella loro genesi, credibili e reciprocamente convergenti su circostanze rilevanti e individualizzanti del fatto.
  • La reciproca riscontrabilità tra più chiamate in reità o correità richiede convergenza sul nucleo essenziale del narrato; non basta una sovrapposizione generica sul coinvolgimento dell'imputato se mancano concordanza e specificità sugli elementi individualizzanti della condotta.
  • Divergenze su elementi accessori possono essere irrilevanti, ma se le discrasie investono il cuore della partecipazione al reato o rendono incompatibili le versioni, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché non incidano sull'attendibilità complessiva.
  • Quando una fonte dichiarativa esclude il coinvolgimento dell'imputato mentre altre lo affermano con modalità non sovrapponibili, la motivazione deve confrontarsi espressamente con tale contrasto, soprattutto se quella fonte è stata ritenuta attendibile per altri profili della vicenda.
  • L'attenuante della minima partecipazione richiede una valutazione concreta del ruolo effettivamente svolto nel fatto; non può essere esclusa con formule apodittiche se il contributo concorsuale dell'imputato non sia stato individuato in modo preciso.
  • Se il giudice di merito non affronta compiutamente le discrasie tra collaboratori di giustizia e non verifica l'idoneità dei riscontri individualizzanti, la sentenza è suscettibile di annullamento per motivazione insufficiente o illogica.
  • L'attendibilità di un collaboratore di giustizia non è sempre on/off: può essere apprezzata diversamente in relazione ai singoli segmenti fattuali, ma il giudice deve dar conto della ragione per cui essa sia o non sia estensibile alla specifica posizione dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiConcorso di personeNesso di causalitàOnere della prova

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