Sentenza n. 634/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso a documenti e informazioni ambientali relative al territorio di Condofuri e alla gestione degli effetti del Ciclone Harry del gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 3 marzo 2026, trasmessa a tutte le amministrazioni resistenti, chiedendo documenti e informazioni in materia di difesa e pianificazione costiera, demanio marittimo e protezione civile: tra l’altro, relazioni sui danni, atti su manutenzioni e opere costiere, piani e varianti, concessioni demaniali, segnalazioni di abusi, ordinanze e atti di gestione dell’emergenza. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, nonché violazione dell’obbligo di provvedere; 2) violazione del principio di massima divulgazione e del diritto all’informazione ambientale, anche alla luce della direttiva 2003/4/CE; 3) violazione della disciplina dell’accesso, degli obblighi di pubblicazione e trasparenza del d.lgs. 33/2013, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. Il TAR ha sottoposto al contraddittorio anche la questione preliminare della validità della procura stragiudiziale: l’istanza era stata presentata dall’avvocato sulla base di una procura priva di data, generica e non riferita né alle specifiche richieste documentali né alle singole amministrazioni destinatarie. La Regione, la Città Metropolitana e le altre amministrazioni costituite hanno resistito; il Comune non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La procura allegata all’istanza era generale e sostanzialmente “in bianco”: non individuava le amministrazioni cui rivolgere le richieste né delimitava i documenti e le informazioni da richiedere, lasciando al delegato la prima selezione di una vasta mole di atti. Il potere rappresentativo doveva essere dimostrato già nel procedimento di accesso; non era possibile sanare la carenza ex post né invocare il soccorso istruttorio, poiché non si trattava di una mera irregolarità o incompletezza, ma dell’imputabilità dell’istanza. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche a prescindere da tale ragione di inammissibilità, l’istanza aveva carattere massivo ed esplorativo: riguardava un numero elevato di documenti, in parte relativi a periodi di cinque o dieci anni, comportava un’attività di ricerca, elaborazione e valutazione dei dati e avrebbe determinato un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, con rischio di interferire con il buon andamento. Le doglianze sul diritto di accesso ambientale e sugli obblighi di trasparenza non sono state quindi accolte. Spese integralmente compensate. È stata revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Non è condivisibile l’affermazione che la delega potrebbe essere conferita per “una fattispecie unitaria, identificata dalla sua causa finale, dall’evento generante e dall’interesse da tutelare” in quanto per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).
L’accesso documentale riguarda documenti detenuti da una pubblica amministrazione; la delega a presentare l’istanza deve quindi consentire di riferire il potere rappresentativo alla richiesta e all’amministrazione cui essa è indirizzata, non bastando una delega generica fondata sul solo evento o tipo di attività.
art. 6, commi 3 e 5, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio (ed è il caso in esame), l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere - dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
Chi presenta un’istanza di accesso per conto altrui deve dimostrare il potere rappresentativo. Il soccorso istruttorio per irregolarità o incompletezze non supplisce alla mancanza di un valido potere rappresentativo, elemento essenziale per imputare l’istanza all’interessato.
art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La disposizione richiede che il presentatore dimostri, quando necessario, i poteri rappresentativi e che la richiesta permetta di individuare i documenti. Il TAR la applica escludendo che una procura generica e non riferita alle amministrazioni destinatarie legittimi la presentazione di istanze articolate e massive.
art. 3 d.lgs. 195/2005
Come ribadito di recente, «Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020 ha affermato quanto segue: «Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi».
Anche le richieste di informazioni ambientali sono soggette al limite delle istanze manifestamente onerose o sproporzionate e di quelle massive che comportino un carico irragionevole o un’attività elaborativa tale da interferire con il buon andamento. La massività e il carattere esplorativo possono giustificare il mancato accoglimento.
art. 122 d.P.R. 115/2002
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere; il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa non sia manifestamente infondata; quando tale requisito manca, viene meno il presupposto per mantenere l’ammissione provvisoria.
art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002
Ne deriva che, tra i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rientra la non manifesta infondatezza delle pretese avanzate in giudizio: presupposto che, nel caso di specie, manca per tutte le ragioni sopra esposte. Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione.
Quando risulta insussistente il requisito della non manifesta infondatezza, il giudice revoca l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; la revoca opera con efficacia retroattiva ai sensi del comma 3.
Massime di principio
- Quando un’istanza di accesso è presentata da un difensore o da altro soggetto per conto dell’interessato, il potere rappresentativo deve risultare da una procura o delega idonea già al momento della presentazione. La delega deve consentire di riferire l’istanza all’interessato e alla richiesta rivolta all’amministrazione competente; una procura generica, priva di riferimenti alle amministrazioni destinatarie e tale da lasciare al delegato la scelta dei documenti, non legittima l’istanza.
- Il soccorso istruttorio previsto per le irregolarità o incompletezze dell’istanza di accesso non può supplire alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della richiesta al soggetto interessato. Il potere rappresentativo non può essere sanato ex post mediante ratifica nel giudizio.
- Il diritto di accesso, anche alle informazioni ambientali, non legittima richieste massive, sproporzionate o esplorative che riguardino una mole ampia e non specificamente individuata di documenti, richiedano un’attività significativa di elaborazione o determinino un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Tali richieste possono essere respinte quando impongano un carico irragionevole idoneo a interferire con il buon andamento.
- L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando, all’esito del giudizio, risulti mancante il presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa; la revoca ha efficacia retroattiva nei termini previsti dalla legge.
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