Cassazione Civile, Ordinanza n. 20355/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una ingente somma dovuta in forza di fideiussioni prestate a garanzia dell'esposizione debitoria di una società finanziata con mutuo fondiario. I garanti hanno opposto il decreto davanti al Tribunale, sostenendo principalmente: (1) di essere consumatori, perché persone fisiche che avevano sottoscritto le fideiussioni per finalità estranee a un'attività professionale propria; (2) la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.; (3) l'intervenuta decadenza del creditore dalla garanzia, per non aver agito nel termine semestrale contro il debitore principale; (4) l'erroneità dell'uso, in appello, di documenti nuovi per escludere la loro qualità di consumatori. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato l'opposizione e l'appello, ritenendo che uno dei garanti avesse avuto un ruolo apicale e rappresentativo nella società debitrice e che anche l'altro fosse coinvolto in assetti societari collegati; inoltre hanno ritenuto che la fideiussione fosse a prima richiesta e che una comunicazione stragiudiziale di risoluzione del mutuo, ricevuta dai garanti, fosse idonea a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissione in appello di documenti, omesso esame e vizio di motivazione sulla qualità di consumatori, violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c. sulla portata delle dichiarazioni contrattuali, nullità della sentenza per motivazione insufficiente o contraddittoria, e violazione dell'art. 1957 c.c. per avere la Corte ritenuto sufficiente una richiesta stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché, sotto la veste di vizi motivazionali o violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non confrontavano adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; inoltre ha rilevato che l'ammissibilità dei documenti prodotti in appello era stata motivata dalla loro formazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni di primo grado, accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha giudicato infondato perché la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non è vessatoria e può essere validamente pattuita; in più, richiamando il principio secondo cui nella fideiussione a prima richiesta la richiesta stragiudiziale è sufficiente a evitare la decadenza, ha escluso ogni invalidità della garanzia. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
"i previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato"; "violazione dell’art. 1957 c.c."
La decadenza del creditore può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore; la clausola che deroga al termine non ha natura vessatoria. Nella fideiussione a prima richiesta, la richiesta stragiudiziale di pagamento è idonea a evitare la decadenza, senza necessità di azione giudiziale entro sei mesi.
art. 345 c.p.c.
"violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti"
L'ammissibilità di documenti formatisi dopo le preclusioni di primo grado è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato.
art. 360 c.p.c.
"art. 360, nn. 4, c.p.c."; "art. 360, n. 3, c.p.c."; "art. 360, n. 5, c.p.c."
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale"; non è consentito usare formalmente i vizi di motivazione o violazione di legge per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 380-bis c.p.c.
"proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c."
Richiamato solo come base della proposta di definizione non condivisa dal Collegio.
art. 96 c.p.c.
"non deve farsi applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c."
Esclusa la condanna aggravata prevista da tale norma perché il ricorso non è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
"si avessero sottoscritte nella propria qualità di consumatori"
La qualità di consumatore è stata esclusa in concreto per la posizione societaria e funzionale dei garanti rispetto all'operazione garantita.
art. 1363 c.c.
"giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c."
Nel coordinamento delle clausole, il rinvio all'art. 1957 c.c. nella fideiussione a prima richiesta va letto in modo da preservare la coerenza tra le pattuizioni.
art. 1372 c.c.
"Violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c."
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla forza vincolante del contratto, ma la Corte non vi attribuisce un diverso effetto decisivo.
art. 2733 c.c.
"Violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c."
Richiamato dai ricorrenti in tema di confessione; nessuna specifica applicazione decisiva è desumibile dalla decisione.
art. 2735 c.c.
"Violazione degli artt. 1372, 2733 e 2735 c.c."
Richiamato dai ricorrenti; non emerge una ratio autonoma su tale norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge, omesso esame o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie che attengono all'esistenza della motivazione in sé, non alla sua mera insufficienza o non condivisibilità.
- L'ammissibilità in appello di documenti formatisi dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- La clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. nella fideiussione non ha natura vessatoria e può essere validamente pattuita dalle parti.
- Nella fideiussione qualificata come 'a prima richiesta', la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento può essere sufficiente a impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., senza necessità di un'azione giudiziale entro il termine semestrale.
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