L.R. Emilia-Romagna 7/2004
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna disciplina habitat e rete Natura 2000, gestione del demanio idrico, bonifiche, attività estrattive, rifiuti, ARPA e altri profili ambientali, introducendo anche varie modifiche a leggi regionali previgenti. Molte norme riguardano procedimenti, canoni e sanzioni già riferiti a situazioni pregresse; alcune disposizioni su valutazione di incidenza sono oggi abrogate.
Disposizioni ambientali regionali e modifiche a leggi dell'Emilia-Romagna
Disposizioni ambientali regionali e modifiche a leggi vigenti
La legge della Regione Emilia-Romagna interviene su numerosi settori ambientali: tutela della biodiversità e della rete Natura 2000, demanio idrico, bonifiche, attività estrattive, rifiuti, ARPA, infrastrutture radioelettriche e altre materie collegate. La disciplina è applicabile nel solo territorio regionale e, per alcune parti, si coordina con norme statali e comunitarie richiamate nel testo.
Tutela degli habitat, SIC, ZPS e misure di conservazione
Il titolo iniziale disciplina le procedure per adottare le misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, per la salvaguardia della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali indicati dal DPR n. 357/1997. Per quanto non regolato dalla legge regionale, si applica il DPR n. 357/1997, comprese le definizioni.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat in stato di conservazione soddisfacente. Con direttiva della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti:
- il procedimento di individuazione dei SIC e delle ZPS;
- gli indirizzi per gestione, conservazione e monitoraggio;
- le modalità di verifica dell’applicazione;
- i termini entro cui le autorità competenti fissano la conclusione del procedimento di valutazione di incidenza.
Procedura di adozione e approvazione delle misure di conservazione
La Giunta regionale adotta un atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti Natura 2000, sulla base delle linee guida ministeriali e sentiti gli enti di gestione. L’atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta per 60 giorni, con avviso che indica atto, sito, termine per osservazioni e responsabile del procedimento.
L’avviso è pubblicato anche:
- all’albo pretorio dei Comuni interessati;
- ai proprietari interessati, se agevolmente individuabili e se le misure coinvolgono porzioni limitate di territorio;
- alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio;
- agli enti di gestione delle aree protette limitrofe;
- alle associazioni economiche e sociali.
Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni; la Giunta si pronuncia di norma entro i 90 giorni successivi. Sulla base dell’esito della consultazione, la Giunta approva la proposta di adozione e la trasmette al Ministero per la designazione delle ZSC. Entro 6 mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta approva le misure di conservazione delle ZSC.
La delibera approvativa è consultabile sul sito regionale; l’avviso di approvazione è pubblicato sul BURERT, all’albo pretorio dei Comuni interessati, su almeno un quotidiano locale ed è comunicato ai proprietari interessati nei casi sopra indicati.
Per ZPS e ZSC designate si applica lo stesso procedimento di cui sopra, con alcune semplificazioni: le modifiche per errori materiali, adeguamenti a norme comunitarie o nazionali e quelle che non prevedono vincoli alle trasformazioni d’uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta, sentiti gli enti gestori.
Le misure di conservazione possono anche prevedere tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito. Rimane ferma l’applicazione della disciplina regionale forestale richiamata per le misure generali di conservazione.
Monitoraggio della rete Natura 2000
Le funzioni di monitoraggio previste dal DPR n. 357/1997 sono esercitate dalla Regione, che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.
Valutazione di incidenza
Le disposizioni regionali in materia di valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e degli interventi e in aree protette risultano abrogate nel testo consolidato fornito.
Finanziamento delle attività in materia Natura 2000
Per le attività di competenza regionale sono previste risorse finanziarie annuali in un apposito capitolo del bilancio regionale.
Raccolta funghi per iniziative scientifiche
Le funzioni regionali in materia di autorizzazioni alla raccolta di funghi per iniziative scientifiche sono attribuite alle Province. L’autorizzazione deve indicare, in relazione alla rilevanza dell’iniziativa:
- periodo di validità, comunque non superiore a un anno;
- persone autorizzate;
- specie fungine oggetto di raccolta;
- quantitativi consentiti. È inoltre abrogata la precedente disciplina regionale richiamata.
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
La Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province e sentita la Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, fondato sull’analisi di rischio applicata all’anagrafe dei siti. La Regione si avvale di ARPA e coordina la relativa attività.
La Regione formula anche la proposta dei siti di interesse nazionale e rende l’intesa con il Ministro dell’ambiente per l’approvazione dei relativi progetti.
Alle Province sono attribuite le funzioni di bonifica e ripristino ambientale previste dalla normativa statale richiamata, compresa la gestione dei finanziamenti relativi ai siti di interesse nazionale e a quelli del programma regionale. Se l’intervento interessa territori di più Province, il progetto è approvato e autorizzato dalla Provincia maggiormente interessata, previa intesa con l’altra Provincia.
La Giunta, sentita la Commissione consiliare, individua con direttiva gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza di servizi.
Le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione degli interventi sono prestate a favore della Provincia quando il progetto sia approvato da questa.
L’anagrafe dei siti da bonificare è istituita dalla Regione, con gestione affidata ad ARPA secondo gli indirizzi regionali e i dati forniti da Comuni e Province. È inoltre previsto un piano regionale per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale su iniziativa degli interessati che abbiano presentato la comunicazione prevista dalla disciplina statale richiamata.
Stoccaggio di prodotti energetici
La valutazione degli aspetti territoriali e ambientali per l’installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali è attribuita alle Province.
Demanio idrico: finalità e competenze
La Regione gestisce le aree del demanio idrico perseguendo funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale e finalità conservativa del bene pubblico. Il rilascio delle concessioni per l’occupazione di tali aree spetta all’Amministrazione regionale, salvo la competenza dei consorzi di bonifica sul reticolo di bonifica.
Criteri per il rilascio delle concessioni sul demanio idrico
Le concessioni sono rilasciate in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino e nel rispetto delle norme ambientali. Il sistema di priorità è così articolato:
- aree naturali protette: di norma concessione gratuita agli enti di gestione per salvaguardia e ripristino ambientale;
- priorità agli enti locali, singoli o associati, per tutela ambientale e interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica;
- criteri di priorità nell’uso richiesto: tutela della biodiversità e riqualificazione ambientale; realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.
È previsto anche un meccanismo di indennizzo a favore del concessionario uscente, se il nuovo concessionario è un soggetto diverso e il primo ha realizzato investimenti autorizzati sui beni concessi: l’indennizzo, predeterminato in sede di pubblicazione dell’area, corrisponde al valore non ammortizzato degli investimenti.
Procedimento per il rilascio delle concessioni sul demanio idrico
La Regione pubblica periodicamente sul BURERT l’elenco delle aree demaniali disponibili e concedibili, indicando gli usi consentiti, eventuali priorità di uso e la durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione anche le domande per usi prioritari e quelle strumentali al godimento di diritti reali.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate domande, domande concorrenti, opposizioni e osservazioni. Dal 15° al 30° giorno dopo la scadenza del termine di presentazione, presso il Servizio tecnico di bacino è depositato l’elenco delle domande per consentire osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
Se non vi sono richieste per usi prioritari, l’assegnazione avviene con procedura concorsuale o, nei casi di domande strumentali ai diritti reali, mediante ponderazione degli interessi concorrenti. Nella gara si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto anche di benefici ambientali, uso collettivo o diffuso, ricadute sociali, economiche e culturali, oltre al canone offerto.
Per occupazioni occasionali legate a eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a 45 giorni, il titolo è rilasciato senza previa pubblicazione della domanda.
Il procedimento si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, oppure dalla scadenza del termine per le domande quando l’area è stata pubblicata; i termini sono ridotti a un terzo per attraversamenti di corsi d’acqua, esclusi quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per opere di interesse pubblico.
Durata, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali
La durata massima delle concessioni è così stabilita:
- 6 anni per usi connessi alla proprietà privata o all’attività del concessionario;
- 12 anni per opere in alveo, strutture private e arboricoltura da legno;
- 19 anni per parchi fluviali, infrastrutture pubbliche e attraversamenti con opere di interesse pubblico.
La durata può essere incrementata fino a 7 anni per strutture private amovibili oggetto di riqualificazione urbanistica o paesaggistica; può essere aumentata fino al doppio anche per gli usi di cui alla prima fascia quando vi siano interventi di miglioramento ambientale con investimenti.
Il rinnovo richiede domanda entro la scadenza del titolo. Fino alla decisione dell’Amministrazione, il richiedente può continuare l’occupazione versando un corrispettivo commisurato al canone. Al concessionario richiedente rinnovo spetta un diritto di insistenza, salvo ragioni ostative di tutela idraulica, ambientale, pubblico interesse o la presenza di domande che soddisfino i criteri di priorità.
La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le cause di decadenza sono:
- uso difforme da quello concesso;
- mancato rispetto grave o reiterato di prescrizioni o disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità di canone;
- subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dell’autorità concedente.
Canoni, spese istruttorie e cauzione per il demanio idrico
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una annualità di canone, delle spese istruttorie e del deposito cauzionale. Per usi non espressamente contemplati il canone annuo non può essere inferiore a 125 euro.
La legge elenca un articolato sistema tariffario per diverse tipologie di utilizzo, tra cui usi agricoli, orti domestici, aree cortilive, fabbricati amovibili, scarichi, attraversamenti, ponti, strade arginali, opere varie, occupazione di spazio acqueo ed estrazione di materiali litoidi. I canoni sono espressi in valori fissi, percentuali o parametri collegati a valori medi e metri quadrati/cubici.
Per i casi non espressamente previsti, il canone si determina considerando:
- tipo di utilizzo;
- estensione del bene occupato;
- eventuali maggiori oneri di manutenzione;
- redditività presunta del bene e dell’attività.
La Giunta regionale aggiorna periodicamente i canoni, può individuare ulteriori tipologie di uso e può rideterminare o esentare in tutto o in parte determinati canoni per specifiche categorie di utenti o usi, anche in diminuzione rispetto al minimo di legge.
Per concessioni con finalità ambientali, sociali, culturali, umanitarie o comunque non lucrative, il canone può essere ridotto fino al 10%, nel rispetto del minimo di 125 euro.
Le disposizioni si applicano anche agli attraversamenti di qualsiasi natura insistenti sul demanio idrico. Se una derivazione di acqua pubblica presuppone occupazione demaniale, è adottato un unico atto concessorio; il canone è quello relativo al solo prelievo se l’occupazione è limitata allo spazio necessario per l’opera di presa.
Le spese istruttorie sono determinate forfettariamente in misura minima di 75 euro; in caso di maggiore complessità, l’importo è integrato secondo parametri stabiliti dalla Giunta. Il pagamento avviene alla presentazione della domanda e, se necessario, è integrato alla sottoscrizione del disciplinare. La Giunta può aggiornare anche tali spese e prevedere esenzioni.
La cauzione, pari a una annualità di canone, può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa; può essere richiesta anche una cauzione provvisoria per la salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi a fine lavori.
Vigilanza e sanzioni sul demanio idrico
L’uso delle aree demaniali senza concessione e la violazione di obblighi e prescrizioni del disciplinare sono puniti con sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro. La stessa disciplina sanzionatoria si applica anche alle violazioni delle disposizioni del regio decreto n. 368/1904 richiamate dalla legge.
L’estrazione di materiali litoidi senza titolo o oltre il quantitativo autorizzato comporta segnalazione all’autorità giudiziaria e sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio a un massimo pari al decuplo del valore del canone, comunque non inferiore a 5.000 euro.
Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all’autorità giudiziaria e sanzione da 2.000 a 20.000 euro; la Regione può inoltre imporre il ripristino e, in caso di urgenza o inadempimento, eseguirlo d’ufficio con spese a carico del trasgressore.
Regime transitorio per il demanio idrico
La Regione provvede alla ricognizione e all’inventario delle aree demaniali di cui ha la gestione, con eventuale revisione catastale.
Chi, alla data del 21 febbraio 2001, occupava senza titolo aree demaniali, anche con strutture precarie, poteva richiedere la concessione entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, con regolarizzazione dei pagamenti pregressi e pagamento della sanzione, ove non vi fosse stata domanda o un corrispettivo equiparabile al canone. Se il titolo non è richiesto o è negato, le strutture sono demolite a spese dell’occupante abusivo o, se acquisite al demanio, date in concessione tramite procedura concorsuale. Comuni e Province dovevano definire entro due anni, con gli strumenti di pianificazione, le condizioni per mantenimento, ristrutturazione o rilocalizzazione.
Dall’entrata in vigore della legge non possono essere istruite domande di concessione prima della pubblicazione delle aree. Le aree disponibili con domande già pendenti devono essere pubblicate per consentire, se del caso, la procedura concorsuale. Sono abrogati i commi previgenti dell’articolo 141 della legge regionale n. 3/1999 richiamati dal testo.
Attività estrattive
Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) è parte del piano territoriale di coordinamento provinciale e ne costituisce la specificazione settoriale. Può assumere, d’intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), secondo le procedure di intesa previste dalla legge regionale n. 20/2000.
In tal caso il PIAE individua:
- perimetrazione esatta delle aree e quantità estraibili;
- localizzazione degli impianti connessi;
- destinazioni finali delle aree;
- modalità di coltivazione e sistemazione finale, anche per aree abbandonate;
- modalità di gestione e misure per ridurre gli impatti;
- norme tecniche.
I quantitativi di materiali derivanti da invasi per laminazione delle piene o risparmio idrico, previsti dai piani di bacino e di tutela delle acque, sono pianificati e localizzati direttamente nel PAE tramite variante di adeguamento e sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa regionale sulle attività estrattive.
Accordi con privati per le aree estrattive
Gli enti locali possono stipulare accordi con privati per organizzare le fasi attuative e di recupero delle attività estrattive, riducendone gli effetti. Negli ambiti dei poli estrattivi previsti dalla pianificazione tali accordi sono obbligatori e si applica la disciplina sul procedimento amministrativo e sugli accordi sostitutivi o integrativi.
Abitati da consolidare o da delocalizzare
Le autorizzazioni edilizie richiamate dalla legge statale in materia sismica sono conferite ai Comuni, che le rilasciano previa verifica di compatibilità con la stabilità geomorfologica e con le opere di consolidamento già realizzate.
Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati dai Servizi tecnici di bacino d’intesa con le Autorità di bacino e sentiti i Comuni; l’approvazione della perimetrazione da parte della Giunta costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
Le perimetrazioni già approvate in base alla legge n. 445/1908 o al PTPR restano efficaci fino a eventuale revisione. Quelle anteriori al PTPR devono essere riperimetrate se sussistono movimenti franosi che interessino anche parzialmente territori urbanizzati e mettano a rischio beni e incolumità pubblica. Gli abitati dichiarati da consolidare ma privi di perimetrazione devono essere perimetrati con la stessa procedura, previa verifica dei requisiti. Gli abitati dichiarati da trasferire sono sottoposti a verifica per trasformare il vincolo in delocalizzazione, consolidamento o per eliminarlo.
Sopraelevazioni
Le sopraelevazioni consentite dalla disciplina edilizia statale sono certificate secondo le modalità procedurali dell’autorizzazione preventiva prevista dalla legge regionale n. 31/2002.
Modifiche alla disciplina ARPA
La legge modifica in più punti la legge regionale n. 44/1995, ridefinendo l’assetto organizzativo e funzionale di ARPA. In sintesi:
- il Comitato tecnico è composto dai rappresentanti delle Direzioni generali regionali competenti in sanità e ambiente;
- il Comitato di indirizzo include tre Sindaci o loro delegati designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali;
- il programma delle attività è triennale e annuale, non più solo annuale;
- il Direttore generale, il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assoggettati al trattamento normativo previsto per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti regionali;
- la valutazione annuale del Direttore generale è effettuata dalla Giunta;
- sono disciplinati indirizzi generali, dotazione organica, assetto organizzativo, programma di attività e coordinamento con Agenzia europea per l’ambiente, APAT e altri enti di ricerca.
È prevista una norma transitoria che estende il nuovo trattamento normativo anche agli incarichi già in corso all’entrata in vigore della modifica. Sono inoltre abrogati alcuni articoli della legge regionale n. 44/1995.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
La legge introduce una nuova voce del tributo speciale per rifiuti prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quello in cui ha sede la discarica o l’impianto di incenerimento senza recupero di energia, salvo accordi di pianificazione. È inoltre previsto che gli scarti e i sovvalli conferiti in discarica paghino il tributo nella misura del 20% dell’ammontare ordinario, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti da selezione, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente destinati al recupero di materia o energia.
La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero, le caratteristiche qualitative dei rifiuti/scarti/sovvalli, le modalità di verifica e la tempistica di adeguamento. L’ammontare di un’ulteriore imposta richiamata dalla norma statale è fissato con deliberazione della Giunta regionale.
Servizio rifiuti, raccolta differenziata e tariffazione
La normativa regionale sui servizi idrico integrato e rifiuti è modificata per prevedere:
- forme di riduzione tariffaria commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato;
- standard di prestazione e qualità dei gestori nella convenzione di affidamento, con penali per inadempienze;
- destinazione degli introiti delle penali, quando non sia raggiunta la percentuale di raccolta differenziata prevista, a iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata;
- verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti.
È inoltre introdotto un metodo tariffario, stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le parti sociali e previo parere della Commissione consiliare competente. Il metodo deve considerare:
- risparmio delle risorse ambientali e sostenibilità dello sviluppo;
- qualità del servizio;
- opere e adeguamenti necessari;
- costi di gestione;
- remunerazione del capitale investito e copertura di costi di investimento e di esercizio;
- oneri per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano.
Le somme destinate al territorio montano sono assegnate alle Province dalle Agenzie d’Ambito tramite accordi di programma e devono finanziare esclusivamente manutenzione ordinaria del territorio montano. Nelle successive determinazioni tariffarie si tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e dell’inflazione programmata.
Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
Per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continua ad applicarsi senza soluzione di continuità la legge regionale n. 30/2002.
Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma
A seguito dell’istituzione del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, il Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra è rinominato “Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma”. Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono quelli indicati nella cartografia allegata alla legge.
Riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e concessioni preferenziali
I riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua e le concessioni preferenziali per i quali sia stata presentata istanza nei termini di legge e che presentino i requisiti minimi sono assentiti, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato nel 1999, con scadenza al 31 dicembre 2005, salvo revoca. L’amministrazione comunica l’importo della cauzione e del canone con decorrenza dal 10 agosto 1999.
Il rinnovo è soggetto a pubblicazione della domanda e al parere dell’Autorità di bacino. I prelievi d’acqua previsti dalla disciplina regionale richiamata sono assentiti all’Agenzia d’ambito territorialmente competente rispetto all’opera di presa. La norma non si applica ai prelievi dentro il perimetro di parchi naturali e a quelli soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale.
Programmazione ambientale e fanghi di depurazione in agricoltura
Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi del programma regionale per la tutela dell’ambiente, le Province devono tener conto del raggiungimento o meno della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente.
Per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di tutelare ambiente ed ecosistema, un regolamento regionale deve individuare ulteriori limiti e condizioni di utilizzo per i diversi tipi di fanghi.
Valutazione complessiva di attualità
Nel testo fornito alcune discipline hanno carattere transitorio o riferito a situazioni passate, in particolare quelle su occupazioni pregresse del demanio idrico e sui riconoscimenti del diritto d’uso dell’acqua con scadenza al 31 dicembre 2005; inoltre le norme sulla valutazione di incidenza risultano abrogate. La parte più attuale e operativa riguarda in particolare la gestione del demanio idrico, le misure di conservazione Natura 2000, l’assetto ARPA e i principi generali su rifiuti, bonifiche e pianificazione ambientale.
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