L.R. Emilia-Romagna 10/2004
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore all’associazione nazionale CAMINA, per promuovere città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Stabilisce condizioni di partecipazione, modalità di approvazione dei programmi e dei contributi, obblighi di rendicontazione e copertura finanziaria. È stata abrogata la norma sul coordinamento delle attività.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione CAMINA
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione CAMINA
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, come socio fondatore, alla costituzione dell’Associazione nazionale italiana “Città Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CAMINA)”. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi.
Finalità dell’iniziativa
La partecipazione regionale è finalizzata a sostenere un approccio integrato alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, in continuità con la legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40. La Regione valorizza il coordinamento tra diversi settori di intervento, in particolare:
- politiche sociali e sanitarie;
- tempo libero e cultura;
- pianificazione e programmazione territoriale;
- mobilità e sviluppo sostenibile;
- scuola.
L’associazione CAMINA persegue, tra l’altro, la diffusione della cultura dei diritti dei soggetti in età evolutiva, il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano, la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile e lo scambio di esperienze con comunità e realtà locali, nazionali e internazionali.
Condizioni per la partecipazione
La partecipazione della Regione è subordinata a specifiche condizioni:
- l’associazione non deve perseguire fini di lucro;
- deve essere conseguito il riconoscimento della personalità giuridica;
- lo statuto deve prevedere la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati con finalità compatibili con quelle della legge.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione. Il Presidente stesso, o un suo delegato, esercita i diritti connessi alla qualità di associato.
Programmi di attività, contributi e controlli
CAMINA presenta alla Giunta regionale i programmi di attività nei settori indicati dalla legge, corredati dai relativi piani finanziari. La Giunta:
- approva i programmi;
- concede i contributi per la loro realizzazione;
- stabilisce le modalità di erogazione.
L’associazione deve inoltre trasmettere una relazione annuale sulla realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta inoltra tale relazione alle commissioni competenti dell’Assemblea legislativa regionale; l’assessore competente informa le stesse commissioni sulle attività svolte da CAMINA.
Regime finanziario
La Regione provvede:
- al pagamento della quota associativa annuale;
- alla copertura dei contributi per le attività programmate.
La copertura avviene tramite capitoli ordinari di spesa del bilancio regionale, nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio, e per i contributi anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti. La disciplina non indica un termine di durata specifico, quindi opera fino a eventuale modifica o cessazione dell’adesione regionale.
Regime vigente
È abrogata la disposizione sul coordinamento delle attività (articolo 4).
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