Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22555/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo relativo all'occupazione arbitraria di un alloggio IACP. La ricorrente ha dedotto la carenza del requisito del periculum ex art. 321 c.p.p., sostenendo che lo IACP aveva di fatto autorizzato l'occupazione accettando pagamenti a titolo di indennità e non avendo richiesto il rilascio; inoltre la ricorrente si era autodenunciata e quindi non sussisterebbe un concreto rischio di protrazione del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità ex artt. 581, co.1 e 591, co.1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato. Ha confermato che l'accettazione da parte dello IACP dei pagamenti a titolo di indennità non legittima la permanenza nell'alloggio e non costituisce un negozio idoneo a trasformare l'occupazione in situazione titolata; sussiste il fumus del reato (art. 633 c.p.) e il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato in quanto l'occupazione ostacola la destinazione pubblica dell'immobile e può agevolare reati analoghi. Per tali ragioni il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    L'occupazione sine titulo di alloggio popolare integra il reato di invasione di edifici; la condotta è penalmente rilevante anche se l'occupante si autodenuncia o paga un'indennità.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato come parte della fattispecie penale contestata nell'ambito degli illeciti connessi all'occupazione abusiva (menzionato nel capo di imputazione oggetto del sequestro).

  • art. 321 c.p.p.

    Il requisito del periculum per misure cautelari (qui sequestro preventivo) non può essere escluso automaticamente dalla mera accettazione di pagamenti da parte dell'ente proprietario; la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Richiesto il necessario grado di specificità dei motivi nella cassazione: il motivo proposto è stato ritenuto privo della specificità richiesta.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La normativa disciplina i motivi di inammissibilità e la Corte ha richiamato la necessaria specificità dei motivi di impugnazione in cassazione.

  • art. 1591 c.c.

    L'accettazione di pagamenti a titolo di indennità da parte del proprietario è stata interpretata come atto meramente materiale non idoneo a legittimare la permanenza: non crea un titolo contrattuale o negoziale che autorizzi l'occupazione.

Massime di principio

  • L'occupazione arbitraria di alloggi pubblici (IACP) integra il reato di invasione anche quando l'occupante si autodenuncia e/o versi somme a titolo di indennità: il pagamento non costituisce titolo legittimante la detenzione.
  • La semplice accettazione di pagamenti da parte dell'ente proprietario non elimina automaticamente il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato e non impedisce l'adozione di misure cautelari come il sequestro.
  • In sede di cassazione i motivi devono rispettare la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: censure generiche o non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo in simili casi occorre dimostrare, con elementi specifici e circostanziati, l'assenza del periculum o la sussistenza di un concreto titolo giuridico alla detenzione dell'immobile.
  • La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere irrilevante, ai fini della liceità dell'occupazione, l'acquiescenza di fatto dell'ente proprietario: l'interesse pubblico alla destinazione degli alloggi prevale su pattuizioni di fatto.
  • Le impugnazioni infondate o prive di specificità possono comportare condanne alle spese e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.