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Sentenza

Sentenza n. 1755/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di revoca della licenza fiscale n. 2013/A/9274 di esercizio deposito commerciale.

Giustizia amministrativa202300605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 27 febbraio 2023 di revoca della licenza fiscale di esercizio del deposito commerciale di prodotti petroliferi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca deducendo la violazione dell’art. 1, comma 1078, l. 178/2020 e l’eccesso di potere, perché l’Agenzia avrebbe erroneamente ritenuto il deposito inoperativo per oltre sei mesi consecutivi, senza che tale inattività fosse giustificata da cause oggettive di forza maggiore. La ricorrente ha sostenuto che non vi fosse stata interruzione dell’utilizzo: il deposito sarebbe stato locato dal 1° luglio 2017 a una società di trasporto pubblico con elicottero e sarebbe stato utilizzato il 24 agosto 2022 per prelevare 1.000 litri di carburante. Ha quindi contestato la sussistenza del presupposto temporale per la revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La revoca era fondata sugli indici di inoperatività previsti dall’art. 1, comma 1078, l. 178/2020: assenza assoluta di ricezione di prodotti energetici per almeno sei mesi consecutivi, risultante dalla banca dati E-DAS, e mancata richiesta di vidimazione e tenuta dei registri di carico e scarico per il 2023 e per gli esercizi precedenti, risultante dalla banca dati AIDA. La società non ha specificamente contestato tali rilievi e le sue censure non investivano la motivazione della revoca nella sua interezza; il richiamo al contratto di locazione e al prelievo di carburante nell’agosto 2022 non era quindi sufficiente a superare la motivazione complessiva. Inoltre, il contratto del 2017 non menzionava il deposito, mentre un atto aggiuntivo volto a integrarne il regolamento fu stipulato nel marzo 2023: il TAR ha ritenuto plausibile che il deposito non fosse incluso nell’oggetto originario della locazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori. La precedente domanda cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1078, l. 178/2020

    La norma dispone che “per i depositi costieri e per i depositi di stoccaggio, eccettuati i depositi di stoccaggio di GPL, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’ADM ai sensi dell’art. 23, comma 4, del TUA, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art. 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore”.

    La licenza fiscale di esercizio del deposito commerciale deve essere revocata quando l’inoperatività si protrae per almeno sei mesi consecutivi, salvo che derivi da cause oggettive di forza maggiore documentate e riscontrabili. Nel caso concreto, gli indici di inattività risultanti dalle banche dati e la mancata contestazione specifica di tali rilievi hanno reso legittima la revoca.

Massime di principio

  • La licenza fiscale di esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici è soggetta a revoca quando il deposito risulta inoperativo per almeno sei mesi consecutivi, salvo che l’inoperatività dipenda da cause oggettive di forza maggiore documentate e riscontrabili.
  • La contestazione della revoca per inattività deve confrontarsi con l’intera motivazione del provvedimento e con gli specifici elementi istruttori posti a fondamento degli indici di inoperatività; il richiamo a un contratto di locazione e a un singolo prelievo di carburante non è sufficiente se non confuta specificamente gli altri rilievi, quali l’assenza di ricezione di prodotti e l’omessa gestione dei registri di carico e scarico.
  • Ai fini di stabilire se un deposito sia compreso nell’oggetto di un contratto di locazione, assumono rilievo l’assenza nel testo contrattuale di riferimenti al bene e la successiva stipulazione di un atto aggiuntivo che ne integri il regolamento.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttive
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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