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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20737/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Silvia Perna aveva convenuto in giudizio i coniugi Burgaletta-Cannarella chiedendo l'accertamento della propria proprietà esclusiva su un'area di mq 120 (cat. foglio 32 particella 574) occupata dai convenuti, il rilascio, la riduzione in pristino con demolizione dei manufatti e il risarcimento dei danni per lo sconfinamento. I convenuti si costituirono contestando e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale. Il Tribunale qualificò l'azione come regolamento dei confini, accertò lo sconfinamento e ordinò la demolizione e la restituzione in pristino; la Corte d'Appello di Catania confermò. I ricorrenti impugnarono in cassazione sollevando sette motivi tra cui: errata qualificazione della domanda (sarebbe rivendicazione e non regolamento dei confini), violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficienza della prova della proprietà della Perna e vizi della CTU, ultra petita per l'ordine di arretramento a distanza legale, illegittima esclusione dell'applicazione degli artt. 936 e 938 c.c. (accensione invertita/accrescimento), e censure sulle spese; inoltre venivano sollevate questioni procedurali sulla memoria ex art. 378 c.p.c. e sulla validità della procura speciale privata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei coniugi Burgaletta-Cannarella. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione di regolamento dei confini e ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la proprietà dell'area a favore di Silvia Perna, fondata sui titoli prodotti e sulla dettagliata CTU. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla rinnovazione dei fatti e alla rivalutazione delle prove (attività riservata al giudice di merito), ha confermato che la domanda ex art. 938 c.c. costituisce una vera e propria domanda soggetta a preclusioni e non poteva essere proposta per la prima volta in appello, e che l'eccezione ex art. 936 c.c. era dedotta tardivamente. Ha rilevato la tardività della memoria ex art. 378 c.p.c. e l'inammissibilità della procura speciale privata rilasciata dopo l'inizio del giudizio (all'epoca era richiesta forma notarile). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della Perna, liquidate in dispositivo (compensi euro 4.500, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200, oltre accessori di legge) e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Riferita alla qualificazione dell'azione come regolamento dei confini: la Corte ha ritenuto che dall'atto introduttivo emergesse la domanda di accertamento del confine e che l'effetto recuperativo (rilascio/ristoro dell'area) fosse conseguenza di tale accertamento.

  • art. 950 c.c.

    Collegato alla disciplina delle distanze e degli effetti dell'accertamento di confine; utilizzato per fondare l'ordine di ripristino e l'arretramento dei manufatti ove necessario.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni; la Corte ha confermato che il provvedimento di arretramento poteva essere disposto in esito all'accertamento dello sconfinamento.

  • art. 936 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine alla buona fede e alla tardività dell'azione di rimozione; la Corte ha rilevato che la questione è stata dedotta per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile.

  • art. 938 c.c.

    La Corte ha precisato che l'azione di accessione invertita (per acquisizione di proprietà delle costruzioni) è una vera e propria domanda soggetta ai termini e alle preclusioni processuali (artt. 183 e 184 c.p.c.) e non poteva essere proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Riconnesso al tema dell'onere della prova; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver tempestivamente contestato i titoli della Perna, per cui l'onere di prova è stato ritenuto assolto dall'attrice.

  • art. 2704 c.c.

    Citato in relazione agli effetti della prova e della riconduzione dei fatti materiali: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria del giudice di merito in base alla CTU e ai documenti prodotti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e del loro valore è riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo i limitati casi previsti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per confermare il principio che il convincimento del giudice sulle prove non può essere riesaminato in Cassazione se non nei casi tassativi previsti dall'ordinamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha esaminato i vari motivi alla luce dei vizi di cui all'art. 360 (n. 1 nn. 3, 4, 5), ritenendo che le doglianze in massima parte riguardassero valutazioni di merito non sindacabili.

  • artt. 183 e 184 c.p.c.

    Applicati per confermare che domande costitutive o riconvenzionali (come l'art. 938 c.c.) sono soggette a limiti di proponibilità e preclusioni e non possono essere introdotte tardivamente in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Rilevato come divieto di introdurre in appello nuove domande che non siano state proposte in primo grado; ciò ha reso inammissibile la richiesta ex art. 938 proposta tardivamente.

  • art. 378 c.p.c.

    La Corte ha osservato che la memoria ex art. 378 depositata dai ricorrenti era tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle spese di giudizio: la Corte ha confermato che l'individuazione della parte soccombente e la liquidazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione limitatamente a violazioni di legge.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha constatato i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato qualora dovuto.

Massime di principio

  • Quando dall'atto introduttivo emerge una domanda volta primariamente a stabilire il confine tra proprietà, il giudice può qualificare l'azione come regolamento dei confini e conseguentemente ordinare il recupero dell'area occupata come effetto dell'accertamento del confine.
  • L'azione ex art. 938 c.c. (accenssione invertita) è una domanda autonoma soggetta a preclusioni processuali: non può essere proposta per la prima volta in appello e richiede tempestiva deduzione in primo grado.
  • In cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del merito delle prove o del convincimento del giudice di merito se non nei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Se una parte non contesta tempestivamente i titoli prodotti dalla controparte, il giudice di merito può ritenere adeguata la prova documentale e la CTU confermante la situazione di fatto; la mancata contestazione limita le possibilità di successo dell'odierna contestazione in sede di legittimità.
  • Le questioni processuali relative a preclusioni, forme di procura e termini per la produzione di memorie sono rilevanti e possono portare all'inammissibilità di atti o memorie se non rispettate; la forma della procura speciale va verificata in relazione al momento di instaurazione del giudizio.
  • La richiesta di misure ripristinatorie (demolizione, arretramento a distanza legale) può essere accolta se dall'accertamento del confine emerge uno sconfinamento o la violazione delle distanze legali, anche se la formulazione dell'atto attoreo parla di riconoscimento di proprietà: l'effetto recuperativo segue l'accertamento del confine.

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