Cassazione Civile, Sentenza n. 20737/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Silvia Perna aveva convenuto in giudizio i coniugi Burgaletta-Cannarella chiedendo l'accertamento della propria proprietà esclusiva su un'area di mq 120 (cat. foglio 32 particella 574) occupata dai convenuti, il rilascio, la riduzione in pristino con demolizione dei manufatti e il risarcimento dei danni per lo sconfinamento. I convenuti si costituirono contestando e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale. Il Tribunale qualificò l'azione come regolamento dei confini, accertò lo sconfinamento e ordinò la demolizione e la restituzione in pristino; la Corte d'Appello di Catania confermò. I ricorrenti impugnarono in cassazione sollevando sette motivi tra cui: errata qualificazione della domanda (sarebbe rivendicazione e non regolamento dei confini), violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficienza della prova della proprietà della Perna e vizi della CTU, ultra petita per l'ordine di arretramento a distanza legale, illegittima esclusione dell'applicazione degli artt. 936 e 938 c.c. (accensione invertita/accrescimento), e censure sulle spese; inoltre venivano sollevate questioni procedurali sulla memoria ex art. 378 c.p.c. e sulla validità della procura speciale privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei coniugi Burgaletta-Cannarella. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come azione di regolamento dei confini e ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la proprietà dell'area a favore di Silvia Perna, fondata sui titoli prodotti e sulla dettagliata CTU. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla rinnovazione dei fatti e alla rivalutazione delle prove (attività riservata al giudice di merito), ha confermato che la domanda ex art. 938 c.c. costituisce una vera e propria domanda soggetta a preclusioni e non poteva essere proposta per la prima volta in appello, e che l'eccezione ex art. 936 c.c. era dedotta tardivamente. Ha rilevato la tardività della memoria ex art. 378 c.p.c. e l'inammissibilità della procura speciale privata rilasciata dopo l'inizio del giudizio (all'epoca era richiesta forma notarile). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della Perna, liquidate in dispositivo (compensi euro 4.500, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200, oltre accessori di legge) e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Riferita alla qualificazione dell'azione come regolamento dei confini: la Corte ha ritenuto che dall'atto introduttivo emergesse la domanda di accertamento del confine e che l'effetto recuperativo (rilascio/ristoro dell'area) fosse conseguenza di tale accertamento.
art. 950 c.c.
Collegato alla disciplina delle distanze e degli effetti dell'accertamento di confine; utilizzato per fondare l'ordine di ripristino e l'arretramento dei manufatti ove necessario.
art. 873 c.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni; la Corte ha confermato che il provvedimento di arretramento poteva essere disposto in esito all'accertamento dello sconfinamento.
art. 936 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla buona fede e alla tardività dell'azione di rimozione; la Corte ha rilevato che la questione è stata dedotta per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile.
art. 938 c.c.
La Corte ha precisato che l'azione di accessione invertita (per acquisizione di proprietà delle costruzioni) è una vera e propria domanda soggetta ai termini e alle preclusioni processuali (artt. 183 e 184 c.p.c.) e non poteva essere proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
art. 2697 c.c.
Riconnesso al tema dell'onere della prova; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato di aver tempestivamente contestato i titoli della Perna, per cui l'onere di prova è stato ritenuto assolto dall'attrice.
art. 2704 c.c.
Citato in relazione agli effetti della prova e della riconduzione dei fatti materiali: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria del giudice di merito in base alla CTU e ai documenti prodotti.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e del loro valore è riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo i limitati casi previsti dalla legge.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per confermare il principio che il convincimento del giudice sulle prove non può essere riesaminato in Cassazione se non nei casi tassativi previsti dall'ordinamento.
art. 360 c.p.c.
Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha esaminato i vari motivi alla luce dei vizi di cui all'art. 360 (n. 1 nn. 3, 4, 5), ritenendo che le doglianze in massima parte riguardassero valutazioni di merito non sindacabili.
artt. 183 e 184 c.p.c.
Applicati per confermare che domande costitutive o riconvenzionali (come l'art. 938 c.c.) sono soggette a limiti di proponibilità e preclusioni e non possono essere introdotte tardivamente in appello.
art. 345 c.p.c.
Rilevato come divieto di introdurre in appello nuove domande che non siano state proposte in primo grado; ciò ha reso inammissibile la richiesta ex art. 938 proposta tardivamente.
art. 378 c.p.c.
La Corte ha osservato che la memoria ex art. 378 depositata dai ricorrenti era tardiva e quindi inammissibile.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese di giudizio: la Corte ha confermato che l'individuazione della parte soccombente e la liquidazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione limitatamente a violazioni di legge.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha constatato i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato qualora dovuto.
Massime di principio
- Quando dall'atto introduttivo emerge una domanda volta primariamente a stabilire il confine tra proprietà, il giudice può qualificare l'azione come regolamento dei confini e conseguentemente ordinare il recupero dell'area occupata come effetto dell'accertamento del confine.
- L'azione ex art. 938 c.c. (accenssione invertita) è una domanda autonoma soggetta a preclusioni processuali: non può essere proposta per la prima volta in appello e richiede tempestiva deduzione in primo grado.
- In cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione del merito delle prove o del convincimento del giudice di merito se non nei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- Se una parte non contesta tempestivamente i titoli prodotti dalla controparte, il giudice di merito può ritenere adeguata la prova documentale e la CTU confermante la situazione di fatto; la mancata contestazione limita le possibilità di successo dell'odierna contestazione in sede di legittimità.
- Le questioni processuali relative a preclusioni, forme di procura e termini per la produzione di memorie sono rilevanti e possono portare all'inammissibilità di atti o memorie se non rispettate; la forma della procura speciale va verificata in relazione al momento di instaurazione del giudizio.
- La richiesta di misure ripristinatorie (demolizione, arretramento a distanza legale) può essere accolta se dall'accertamento del confine emerge uno sconfinamento o la violazione delle distanze legali, anche se la formulazione dell'atto attoreo parla di riconoscimento di proprietà: l'effetto recuperativo segue l'accertamento del confine.
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