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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20024/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento (IRES e IVA per l'anno 2009, con sanzioni e accessori) emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di processo verbale di constatazione. L'avviso era relativo alla TECNOGEO s.r.l., società cancellata dal Registro delle Imprese e successivamente dichiarata fallita, e si contestava altresì la legittimità dell'atto nei confronti del ricorrente, che agiva in qualità di liquidatore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sollevando nove motivi (violazioni di norme procedurali e di merito: legittimazione/ interesse ad agire, nullità dell'avviso, violazioni di specifiche norme tributarie e formali).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto principale questione la mancanza della legittimazione ad agire del liquidatore: con la cancellazione dal Registro delle Imprese la società si estingue e i rapporti obbligatori residui si trasferiscono ai soci (art. 2495 c.c.), mentre nella fase di fallimento è il curatore fallimentare il soggetto legittimato a stare in giudizio (art. 43 R.D. 267/1942). Ne consegue che il liquidatore non è legittimato ad impugnare avvisi di accertamento diretti alla società estinta; nel caso di specie l'avviso era stato notificato al curatore fallimentare e non al liquidatore. Le doglianze di merito e di nullità sollevate sono state ritenute assorbite dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e riconoscimento dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 43

    Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore; pertanto in presenza di fallimento il curatore è il soggetto legittimato a impugnare o difendersi in nome del fallito.

  • Codice civile, art. 2495, comma terzo

    "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società"

    La cancellazione determina l'estinzione della società ma non l'estinzione dei rapporti obbligatori: questi si trasferiscono ai soci (e, in casi di colpa, possono rilevare azioni contro il liquidatore). Tuttavia tale norma non conferisce al liquidatore, in generale, la legittimazione a impugnare atti tributari diretti alla società estinta.

  • Codice di procedura civile, art. 110

    La legittimazione processuale dei successori determina che, dopo l'estinzione dell'ente, i soggetti che subentrano nei rapporti sostanziali possono assumere la legittimazione processuale (litisconsorzio necessario per ragioni processuali).

  • Codice civile, art. 2945

    Richiamato nella combinazione con l'art. 110 c.p.c. per spiegare gli effetti temporali e di prosecuzione dei rapporti obbligatori dopo la cancellazione della società.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 (commi rilevanti)

    Prevede responsabilità personale in capo al liquidatore per determinate pretese tributarie (con specifiche regole nei commi 5 e 6): è fonte di legittimazione autonoma del liquidatore solo quando l'avviso sia diretto nei suoi confronti in ragione della responsabilità prevista dalla norma; ciò non ricorreva nel caso esaminato.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, art. 41-bis

    Norma richiamata tra i motivi di impugnazione (vizi formali/sostanziali dell'accertamento), ma la Corte non ha esaminato il merito dell'eccezione in assenza di legittimazione del ricorrente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 12, comma 7

    Richiamata come presunta violazione formale dell'avviso di accertamento; anche questa doglianza è rimasta assorbita poiché la questione preliminare della legittimazione ha portato al rigetto del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma (motivi di cassazione)

    Norma processuale che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; i vari motivi articolati dal ricorrente sono stati valutati ma considerati infondati o assorbiti dalla mancanza di legittimazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società; i rapporti obbligatori residui non si estinguono ma si trasferiscono ai soci o a soggetti legittimati processualmente, non al liquidatore salvo specifici casi di responsabilità.
  • In caso di fallimento la legittimazione processuale per controversie patrimoniali del fallito spetta al curatore fallimentare (art. 43 R.D. 267/1942); quindi atti notificati al curatore devono essere impugnati dal curatore, non dal liquidatore della società estinta.
  • Il liquidatore può essere legittimato a impugnare autonomamente solo se l'atto è diretto specificamente a lui in ragione della responsabilità prevista (es. art. 36 DPR 602/1973) oppure, in casi particolari di inerzia del curatore, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il fallito può impugnare quando l'atto sia stato anche notificato al fallimento e ricorrano specifiche condizioni.
  • Se manca la legittimazione a impugnare, tutte le questioni di merito e le eccezioni di nullità dell'atto restano assorbite e non vengono esaminate dal giudice; pertanto la preliminare verifica della legittimazione è cruciale.
  • I creditori sociali hanno rimedi previsti dall'art. 2495 c.c. che devono essere esperiti nei termini e nelle forme previste (es. notifica entro un anno dall'ultima sede), per far valere pretese su soci o liquidatori solo nei limiti e nei casi previsti dalla norma.
  • Nel contenzioso tributario è fondamentale verificare a chi è stata effettivamente notificata l'intimazione (soggetto attivo destinatario), perché la correttezza della notifica incide direttamente sulla ammissibilità e sulla legittimazione a proporre il giudizio.

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