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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Società di comodo - Verifica operatività - Società proprietaria di immobili sottoposti a revocatoria fallimentare - Indisponibilità degli immobili - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva contestato alla società la qualifica di società non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, determinando il reddito minimo presunto ai fini IRES e il conseguente valore della produzione ai fini IRAP. La contestazione derivava anche da un errore nella compilazione del test di operatività, che aveva comportato una diversa e inferiore quantificazione dei ricavi presunti. La società sosteneva che gli immobili situati a Empoli non fossero produttivi di reddito perché sottoposti a revocatoria fallimentare e, quindi, giuridicamente indisponibili e inutilizzabili per la locazione. Aveva inoltre invocato il silenzio-assenso formatosi su una precedente istanza di interpello disapplicativo.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'illegittimità degli avvisi di accertamento. Ha escluso che, per il periodo considerato, il silenzio dell'Amministrazione sull'interpello potesse equivalere ad assenso, poiché il generalizzato istituto del silenzio-assenso introdotto dal D.Lgs. n. 156/2015 non era applicabile retroattivamente. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto provata l'indisponibilità degli immobili di Empoli, in quanto gravati da revocatoria fallimentare trascritta: l'incertezza della causa rendeva rischiosa la stipula di contratti di locazione e giustificava la mancata utilizzazione dei beni. La successiva conclusione favorevole della causa non incideva sulla situazione esistente negli anni accertati. Inoltre, l'accertamento si fondava su un mero errore materiale riconosciuto dall'Ufficio, senza ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Disciplina delle società non operative e determinazione del reddito minimo presunto.

    La presunzione di reddito minimo non può essere applicata automaticamente quando il contribuente dimostri che determinati beni, pur formalmente posseduti, erano oggettivamente inutilizzabili e improduttivi per circostanze giuridiche concrete, come una revocatoria fallimentare pendente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Condanna alle spese di giudizio.

    La parte soccombente, nella specie l'Ufficio, può essere condannata alla rifusione delle spese processuali.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Modifiche alla disciplina degli interpelli e generalizzazione del silenzio-assenso.

    Le nuove regole sul silenzio-assenso operano dal momento della loro entrata in vigore e non possono essere applicate retroattivamente a periodi in cui il silenzio dell'Amministrazione non produceva tale effetto.

  • Cassazione, Sezione VI, 17 ottobre 2012, n. 17804

    Il mero scostamento dai dati medi o statistici non è sufficiente, senza ulteriori elementi, a fondare la pretesa fiscale.

    Gli strumenti presuntivi o statistici richiedono un concreto riscontro individuale e non possono costituire, da soli, la prova sostanziale dell'inattendibilità dei dati dichiarati.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un immobile a revocatoria fallimentare trascritta può costituire una prova dell'indisponibilità giuridica e dell'oggettiva inutilizzabilità del bene, anche se il bene resta materialmente nella disponibilità del proprietario.
  • Per escludere un bene dal calcolo della redditività presunta non è sufficiente invocare genericamente la mancata locazione: occorre documentare la concreta ragione oggettiva che impediva di utilizzarlo, come una controversia giudiziaria pendente e idonea a esporre a rischi contrattuali.
  • La situazione rilevante deve essere valutata con riferimento a ciascun periodo d'imposta; una prova o un interpello relativo a un anno non produce automaticamente effetti per gli anni successivi, che devono essere nuovamente giustificati.
  • Il silenzio dell'Amministrazione produce effetti di silenzio-assenso solo quando la legge applicabile al periodo lo prevede; una disciplina successiva più favorevole non può essere applicata retroattivamente.
  • Un errore materiale nella compilazione del test di operatività, soprattutto se riconosciuto dall'Ufficio, non basta da solo a dimostrare l'effettiva inattendibilità della società o a legittimare il reddito minimo presunto: servono ulteriori verifiche e riscontri concreti.
  • La disciplina delle società di comodo non può essere applicata in modo meramente automatico quando il contribuente dimostra che i beni rilevanti erano oggettivamente improduttivi per cause indipendenti dalla propria volontà.

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