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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1022

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1022 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Miel de Asturias (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive "Miel de Asturias" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come IGP. L'atto si limita a dare seguito alla procedura di registrazione, rilevando che la domanda era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L'effetto pratico è il riconoscimento e la protezione della denominazione in tutto il mercato interno secondo il regime UE delle indicazioni geografiche.

Iscrizione della denominazione geografica "Miel de Asturias" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'indicazione geografica "Miel de Asturias", quale indicazione geografica protetta (IGP) riferita al prodotto interessato e al relativo disciplinare approvato nell'ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione, con applicazione diretta, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina in modo generale tutte le IGP, ma esclusivamente la registrazione della specifica denominazione indicata.

Iscrizione dell'indicazione geografica "Miel de Asturias" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1022 della Commissione completa la procedura di registrazione dell'indicazione geografica "Miel de Asturias" come IGP nell'ambito del nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. L'atto è adottato sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento e dà seguito a una domanda presentata dalla Spagna.

Contesto procedurale

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione era stata presentata e pubblicata secondo il precedente regime del regolamento (UE) n. 1151/2012, essendo stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La procedura è proseguita sotto il nuovo regime per effetto delle disposizioni transitorie richiamate nel regolamento 2024/1143.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L'assenza di opposizioni consente l'iscrizione definitiva dell'indicazione geografica nel registro dell'Unione.

Effetti dell'iscrizione

Con l'articolo 1, "Miel de Asturias" viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori, l'effetto principale è il riconoscimento formale della denominazione come IGP e la sua protezione nel mercato interno secondo le regole UE applicabili alle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro delle IGP

L'articolo 1 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica "Miel de Asturias" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

I considerando chiariscono che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, lo iscrizione viene confermata.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàdiritto alimentare

Testo integrale

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