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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13105/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Gli investitori avevano convenuto in giudizio l'intermediario chiedendo accertarsi la nullità, o in subordine la risoluzione, del contratto di gestione patrimoniale e del conseguente acquisto di obbligazioni Cirio, con condanna alla restituzione dell'importo investito e al risarcimento del danno. In appello avevano sostenuto, in particolare, che l'ordine di acquisto era nullo perché impartito il 19 maggio 2000 prima della sottoscrizione scritta del contratto quadro di gestione patrimoniale, formalizzato il 20 maggio 2000; inoltre deducevano la violazione della disciplina TUF e Consob, l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio prescelto, la non negoziazione del titolo su mercato regolamentato e un asserito conflitto di interessi. Nel ricorso per cassazione hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 23 e 24 TUF e degli artt. 30 e 37 reg. Consob, sostenendo che la previa conclusione del contratto quadro in forma scritta fosse requisito di validità dell'ordine di investimento e che la mera menzione del contratto nell'ordine non potesse sanare il vizio; con il secondo hanno denunciato violazione della disciplina sul dovere di adeguatezza e sugli obblighi dell'intermediario, insistendo sulla non compatibilità del titolo con la gestione a basso rischio e sull'impossibilità di negoziare il titolo prima della sua emissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che alla data dell'ordine di acquisto non esistesse ancora un valido contratto quadro redatto per iscritto, requisito necessario ad substantiam; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato dell'intermediario, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla prescrizione delle domande restitutorie e risarcitorie, è stato dichiarato inammissibile perché riguardante una questione rimasta assorbita e riproponibile nel giudizio di rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata come base dei motivi di ricorso principale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per il ricorso incidentale condizionato, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Il contratto quadro di intermediazione/gestione patrimoniale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

  • art. 24 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato dai ricorrenti come norma di settore che, insieme alle disposizioni regolamentari Consob, impone la previa stipulazione del contratto quadro.

  • art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato per sostenere che il contratto quadro deve precedere l'ordine di investimento e regolare i rapporti tra cliente e intermediario.

  • art. 37 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato come disposizione che specifica il contenuto del contratto quadro e i requisiti formali dell'incarico di investimento.

  • artt. 21, 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamati come norme sugli obblighi dell'intermediario e sulla forma del contratto quadro.

  • artt. 27, 28, 29, 38, 44, 45 reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla correttezza, adeguatezza e disciplina dell'operazione di investimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della parte soccombente sul punto incidentale.

Massime di principio

  • Nel rapporto di gestione patrimoniale o di intermediazione finanziaria, il contratto quadro ha funzione conformativa e normativa ed è condizione necessaria per legittimare le successive operazioni di investimento; esso deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
  • L'ordine di acquisto impartito prima della stipulazione scritta del contratto quadro è nullo e non può essere sanato dalla successiva sottoscrizione del contratto o dalla mera consapevolezza delle parti di un futuro assetto negoziale.
  • Quando il motivo di ricorso censura la validità originaria dell'ordine di investimento per mancanza del contratto quadro, il giudice di merito deve esaminare la domanda partendo dall'esistenza, alla data dell'ordine, di un valido contratto scritto; un accertamento fondato sulla sola successiva stipulazione è erroneo.
  • Le questioni subordinate rimaste assorbite nel giudizio di merito, se riproposte dalla parte vittoriosa in via incidentale condizionata, non possono essere esaminate in cassazione e restano deducibili nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàOnere della prova

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