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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20988/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il rigetto di primo grado di un ricorso avverso un'intimazione di pagamento fondata su una pregressa cartella relativa a imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate, con interessi e sanzioni. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 51 e 38 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello non fosse tardivo perché la sentenza di primo grado, pur depositata in segreteria l'11 dicembre 2017, sarebbe stata caricata sul portale SIGIT solo il 14 dicembre 2017, sicché la notifica dell'appello del 14 giugno 2018 sarebbe stata tempestiva; aggiungeva altresì una censura di legittimità costituzionale della disciplina sulla tardività della costituzione in giudizio dell'appellante. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 25 d.P.R. 600/1973, lamentando che il concessionario non avesse provato il perfezionamento della notifica della cartella presupposta. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo di avere tempestivamente disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella, con conseguente insufficienza della prova della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine lungo per proporre appello decorre dal deposito della sentenza in segreteria e non dal successivo caricamento sul portale telematico, che ha funzione meramente comunicativa. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata l'11 dicembre 2017, il termine scadeva l'11 giugno 2018 e l'appello notificato il 14 giugno 2018 era tardivo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 546/1992, collegando la sanzione processuale a esigenze di ragionevole durata e celerità del processo. Conseguentemente, confermata l'inammissibilità dell'appello per tardività, la Corte ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché assorbiti/inesaminabili rispetto al primo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività dell'appello; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché il termine di impugnazione decorre dal deposito della sentenza in segreteria.

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 51; la Corte ritiene tardivo l'appello in base alla data di deposito della sentenza di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che delimita il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per incardinare i tre motivi.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per contestare la prova della notificazione della cartella presupposta; la censura non è esaminata nel merito per effetto della declaratoria di tardività dell'appello.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione della prova documentale relativa all'avviso di ricevimento; il motivo resta assorbito.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata, poiché la sanzione dell'inammissibilità risponde a esigenze di celerità e ragionevole durata del processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza in segreteria e non da eventuali successivi adempimenti telematici o comunicativi dell'ufficio.
  • Il caricamento della sentenza sul portale informatico della giustizia tributaria ha funzione meramente comunicativa e non incide sul dies a quo del termine di impugnazione.
  • La tardività dell'appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione e rende non esaminabili i motivi ulteriori che presuppongano la validità dell'appello stesso.
  • Le preclusioni processuali previste nel rito tributario possono essere giustificate da esigenze di ragionevole durata del processo e di celerità della trattazione.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è confermata su una ragione preliminare assorbente, le doglianze relative al merito della prova della notifica dell'atto presupposto restano inammissibili o comunque non scrutinabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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