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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica relativi alla classificazione doganale di parti di macchine movimento terra (idler - pulegge di tensione; sprocket - ruote dentate motrici) importate nel 2011: l'Ufficio aveva riclassificato la voce doganale utilizzata (8431 49 80 00) attribuendo voci specifiche per pulegge e ingranaggi. Inoltre controversia sulla responsabilità dello spedizioniere/CAD quale rappresentante indiretto o diretto e sua responsabilità solidale per i diritti dovuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Ufficio (cassando la sentenza d'appello) e ha disposto il rinvio alla CTR Liguria affinché applichi correttamente la Nomenclatura Combinata: deve prima verificare, in base alle caratteristiche e alla funzione, se le parti siano classificabili autonomamente ai sensi della nota 2, lett. a) Sez. XVI; solo se non 'autonome' applicare la lett. b). Ha inoltre accolto il primo motivo incidentale del contribuente: i Centri di Assistenza Doganale in procedura di domiciliazione non sono obbligati a operare necessariamente in rappresentanza indiretta e possono operare in rappresentanza diretta, essendo legittima tale opzione se ricorrono i requisiti normativi. Ha invece rigettato il secondo motivo incidentale: la responsabilità professionale dello spedizioniere nel procedimento di revisione a posteriori si fonda sulla dichiarazione doganale e non è esclusa per semplice assenza di colpa; la buona fede è onere probatorio del contribuente e va dimostrata con l'uso della diligenza professionale richiesta.

Norme richiamate

  • Nota 2, Sezione XVI della Nomenclatura Combinata (All. I Reg. (CEE) n. 2658/87)

    le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate

    La Corte stabilisce che la lett. a) ha carattere principale: le parti con caratteristiche corrispondenti a voci specifiche dei capitoli 84/85 devono essere classificate come oggetti autonomi; la lett. b) è sussidiaria e rileva solo se le parti non sono riconducibili a voci specifiche ("innominate").

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario) art. 76

    L'art. 76 disciplina le procedure semplificate; la Corte richiama che la qualificazione del dichiarante dipende dal regime effettivamente adottato e che la procedura di domiciliazione non impone di per sé la rappresentanza indiretta.

  • Reg. (CEE) n. 2454/1993 (Disposizioni di applicazione) art. 253, parr. 3-4

    (3) la procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. (4) Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purchè esistano scritture e procedure adeguate ...

    La domiciliazione è una modalità che può essere autorizzata a qualsiasi soggetto idoneo e non vincola la scelta del regime di rappresentanza dell'intermediario; è compatibile sia con la rappresentanza diretta che indiretta.

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 art. 64

    "la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare..."; "quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implica... obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto"

    La norma ammette che un intermediario presenti la dichiarazione per conto dell'importatore ma non impone quale forma di rappresentanza (diretta o indiretta) l'intermediario debba adottare.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) art. 40

    "la rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale"

    Il divieto/riserva previsto dal T.U.L.D. non può essere interpretato in modo da impedire ai Centri di Assistenza Doganale (costituiti con soci spedizionieri iscritti) di esercitare la rappresentanza diretta nell'ambito della disciplina comunitaria, per cui la facoltà viene estesa in virtù del diritto UE e della natura societaria dei CAD.

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 art. 220, par. 2, lett. b

    L'esimente della buona fede spetta a chi dimostri di aver adottato la diligenza professionale richiesta; non è sufficiente l'asserzione soggettiva di ignoranza: l'onere probatorio incombe sul contribuente.

  • Codice civile, art. 1176, comma 2

    Richiama lo standard di diligenza professionale che il contribuente/importatore deve osservare per invocare la buona fede: in assenza della prova dell'uso di tale diligenza, la responsabilità non è esclusa.

Massime di principio

  • Per classificare parti di macchine, prima verificare se le parti hanno caratteristiche obiettive corrispondenti a una voce specifica dei capitoli 84 o 85: se sì, applicare la nota 2 lett. a) e classificarle come oggetti autonomi; solo in mancanza di una voce specifica applicare la nota 2 lett. b) e attribuire la voce della macchina.
  • La procedura di domiciliazione non impone automaticamente che l'intermediario operi in rappresentanza indiretta: i Centri di Assistenza Doganale, essendo società costituite con spedizionieri iscritti, possono operare anche in rappresentanza diretta se ne sussistono i presupposti normativi e le autorizzazioni richieste.
  • La qualificazione del dichiarante e la responsabilità fiscale dipendono dal regime effettivo di rappresentanza adottato (diretta vs indiretta): chi agisce come dichiarante risponde della dichiarazione.
  • Nelle revisioni a posteriori la responsabilità dello spedizioniere è fondata sulla dichiarazione presentata; non si tratta di responsabilità oggettiva ma di responsabilità professionale che può essere esclusa solo dimostrando l'uso della diligenza professionale richiesta e l'oggettiva non riconoscibilità dell'errore.
  • La buona fede del contribuente non si presume: è onere del contribuente provare che, adottando la diligenza professionale richiesta, non avrebbe potuto riconoscere l'errore commesso dall'Autorità doganale o dall'esportatore.

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