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Provvedimento

Deliberazione n. 770 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy avente ad oggetto materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità conferma le misure volte a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la conservazione, a fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, con obbligo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali.

Contesto normativo e potere di intervento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che consente al Garante di intervenire in tempi rapidissimi nelle ipotesi di c.d. revenge porn. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva del Garante.

Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha comunicato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente ha attivato il procedimento urgente nei confronti dei gestori delle piattaforme indicati negli atti.

Misure urgenti disposte il 27 novembre 2025

Con le determinazioni nn. 465 e 466 del 27 novembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 465/2025 e 466/2025 adottati il 27 novembre 2025. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria, senza prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria.

Punti principali

Presupposto della segnalazione e competenza del Garante

Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Telegram. La disciplina richiamata attribuisce all’Autorità il potere di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione nei casi di c.d. revenge porn.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 465 e 466 del 27 novembre 2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale

Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 465/2025 e 466/2025 adottati il 27 novembre 2025 nei confronti delle società indicate. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma le misure cautelari e conservative disposte in via urgente.

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