Cassazione Civile, Ordinanza n. 19636/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione separata INPS in relazione all'anno 2009, a seguito di iscrizione d'ufficio. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione proposta dal contribuente e la Corte d'appello aveva confermato tale decisione, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, poiché l'atto interruttivo era del 30 giugno 2015 e il dies a quo era stato individuato nel 16 giugno 2010, data non contestata dall'INPS. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha dedotto la violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., in relazione alle disposizioni che regolano la Gestione separata e al d.P.C.m. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il differimento dei termini di pagamento previsto da tale d.P.C.m., con conseguente decorrenza della prescrizione dal 6 luglio 2010 e non dal 16 giugno 2010.
La decisione
La Corte ha escluso sia l'inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti, sia la formazione di un giudicato interno sul dies a quo della prescrizione. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009, la prescrizione decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento differito ex d.P.C.m. 10 giugno 2010, quindi dal 6 luglio 2010. Poiché l'atto interruttivo era del 30 giugno 2015, esso è stato considerato tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi della Gestione separata per l'anno 2009, tale decorrenza va individuata tenendo conto del differimento del termine di pagamento previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale invocato dall'INPS; la Corte non ne fa un autonomo uso decisivo nel dispositivo, concentrandosi sulla corretta decorrenza della prescrizione.
art. 1, comma 1, d.P.C.m. 10 giugno 2010
Prevede il differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009; la Corte lo applica per individuare il dies a quo della prescrizione al 6 luglio 2010.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Disposizione richiamata dal ricorrente quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
Disposizione richiamata dal ricorrente nel quadro normativo della Gestione separata e della relativa contribuzione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensivo di eventuali differimenti stabiliti da norme speciali o atti regolamentari.
- Nel giudizio di cassazione, il giudicato interno non si forma su singoli elementi fattuali o giuridici della fattispecie estintiva, come la sola decorrenza del dies a quo, ma sulla statuizione che dichiara prescritto o meno il diritto.
- L'interruzione della prescrizione è tempestiva se interviene entro il quinquennio calcolato dal termine di pagamento correttamente individuato, non potendo la decorrenza essere anticipata in modo difforme dalla disciplina speciale applicabile.
- L'assenza di una specifica contestazione in appello su un elemento della motivazione non impedisce, di per sé, la deduzione in cassazione dell'erronea applicazione della regola di decorrenza della prescrizione, quando la statuizione impugnata non sia coperta da giudicato interno.
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