Ordinanza n. 71/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prefettizio (prot. n. P-RE/L/Q/2023/102765 del 6 maggio 2024) di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro domestico relativa al decreto flussi 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del nulla osta al lavoro domestico nell'ambito del decreto flussi 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro domestico. Dall'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Il TAR ha rilevato che non è stata recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo, dovrà aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Anche l'Amministrazione dovrà verificare la completezza della propria difesa e riferire su fatti o atti sopravvenuti eventualmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
Il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso quando, anche in relazione al comportamento processuale della parte, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento e dell'accertamento dei fatti rilevanti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia o il comportamento processuale delle parti può assumere rilievo nella valutazione della permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo un'ordinanza istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente rimane inerte, il giudice può desumere da tale comportamento un inequivoco disinteresse attuale alla definizione della controversia e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In una causa risalente e priva di recente attività processuale, il giudice può disporre alle parti di aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, verificando l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio anche in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →