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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27120/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna di due imputati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, ritenendo che avessero utilizzato la forza intimidatrice connessa alla notorietà criminale della cosca "Valente Stummo" per costringere la persona offesa a condividere i lavori di ristrutturazione di un appartamento del condominio "Le Tamerici" e ad acquistare i materiali necessari. In Cassazione la difesa deduceva: 1) violazione del divieto di ne bis in idem, assumendo che la condotta fosse già stata giudicata in altro procedimento ancora non definitivo, nel quale era stata contestata una tentata estorsione ai danni della stessa persona offesa per ottenere 5.000 euro annui; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della tentata estorsione e della minaccia, sostenendo che le persone offese avessero escluso di aver ricevuto minacce e che non fosse provato il metodo mafioso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla posizione del secondo imputato, ritenuto dalla difesa un mero connivente che si era limitato ad accompagnare l'altro, senza consapevolezza né contributo minatorio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al ne bis in idem, ha escluso l'identità del fatto perché i due procedimenti riguardavano condotte e oggetti dell'estorsione diversi: nel primo la pretesa era una somma di denaro annua, nel secondo la richiesta era la compartecipazione ai lavori di ristrutturazione e all'acquisto dei materiali, con diverso arco temporale e diverso contenuto offensivo. Ha inoltre ribadito che, per verificare l'idem factum, occorre confrontare condotta, nesso causale ed evento naturalistico. Sugli altri motivi, ha rilevato che le censure miravano a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte territoriale era logica e coerente: la minaccia risultava dalla complessiva condotta intimidatoria, il metodo mafioso era configurabile anche in assenza di prova dell'appartenenza dell'agente al sodalizio o di una minaccia esplicita, essendo sufficiente l'evocazione della forza intimidatrice mafiosa; la posizione del secondo imputato integrava concorso ex art. 110 c.p. e non mera connivenza, poiché aveva consapevolmente agevolato l'azione anche con la propria presenza; infine, il diniego delle attenuanti generiche era giustificato dalla collocazione delle condotte nelle dinamiche mafiose di controllo del territorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    il divieto di essere giudicati due volte per il medesimo fatto opera solo quando vi sia coincidenza della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico; non basta una mera somiglianza tra procedimenti diversi.

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la qualificazione della condotta come tentata estorsione.

  • art. 629 c.p.

    norma-base dell'estorsione, richiamata per contestare la configurabilità del tentativo e la minaccia.

  • art. 110 c.p.

    il concorso ricorre quando il soggetto apporta un contributo causale alla realizzazione del reato, anche solo agevolando o rafforzando il proposito criminoso altrui; non è mera connivenza la presenza che rafforza l'azione.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non spettano automaticamente, ma richiedono elementi positivi di meritevolezza.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di rigetto del ricorso, le parti private ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali.

  • art. 610, comma 5 cod. proc. pen.

    richiamato per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza presenza delle parti.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.

  • art. 7 del Protocollo n. 4 CEDU

    richiamato come fonte sovranazionale del divieto di essere perseguiti due volte per lo stesso fatto.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato come fonte sovranazionale del ne bis in idem.

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato ai fini della nozione di metodo mafioso e della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

Massime di principio

  • Ai fini del ne bis in idem, l'identità del fatto va verificata confrontando condotta, nesso causale ed evento naturalistico; la tutela opera anche nei procedimenti ancora non definiti con sentenza irrevocabile.
  • Non vi è bis in idem quando i due giudizi riguardano estorsioni diverse per oggetto della pretesa, contenuto della minaccia e periodo di consumazione, anche se riferite alla stessa persona offesa.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio; la censura è ammissibile solo se denuncia vizi logici della motivazione o travisamento specificamente dedotto.
  • L'aggravante del metodo mafioso non richiede la prova dell'esistenza o partecipazione dell'agente a un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la minaccia o la violenza evochino la forza intimidatrice del sodalizio criminale e siano oggettivamente idonee a coartare la vittima.
  • Il metodo mafioso può realizzarsi anche mediante minacce implicite o condotte "contratte", quando l'evocazione del capitale criminale del gruppo mafioso sia idonea a produrre intimidazione.
  • La mera assenza di una reazione intimorita della vittima non esclude di per sé l'aggravante, che ha natura oggettiva e va desunta dalle modalità dell'azione.
  • Sussiste concorso nel reato quando il soggetto apporta un contributo, anche solo mediante presenza consapevole e rafforzativa, alla realizzazione dell'illecito; è mera connivenza solo l'atteggiamento di adesione interna privo di effettivo contributo causale.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto in mancanza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; il diniego è legittimo se motivato in relazione alla gravità del contesto criminoso.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneElemento soggettivoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiNe bis in idemConcorso di persone

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