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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11525/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di dazi doganali versati negli anni 2010-2011 su stampanti multifunzione importate. La società sosteneva che la classificazione tariffaria adottata in dogana fosse errata e che i beni dovessero essere inquadrati in una diversa voce della nomenclatura combinata, con conseguente minore o nulla debenza del dazio. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, deducendo la violazione delle norme sul contenuto della motivazione della sentenza tributaria; con il secondo ha lamentato la violazione della nomenclatura combinata e delle relative regole interpretative, oltre alla giurisprudenza unionale, sostenendo l'erroneità della classificazione doganale applicata; con i motivi dal terzo al sesto ha dedotto omessa pronuncia sui motivi subordinati formulati nel ricorso introduttivo e in appello. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, perché indicava chiaramente la ragione fattuale (natura dei beni) e giuridica (voce di nomenclatura tariffaria) del rigetto. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla classificazione doganale, richiamando il principio secondo cui le stampanti multifunzione, prive di un carattere essenziale riconducibile a una specifica funzione prevalente, vanno classificate nella sottovoce 8443.31.91 della nomenclatura combinata, con dazio del 6%. Quanto ai motivi di omessa pronuncia, li ha considerati infondati sia perché vi era un rigetto implicito delle questioni da parte del giudice di merito, sia perché, comunque, le questioni erano infondate nel merito; pertanto ha applicato il principio di economia processuale e ha confermato il dispositivo di rigetto senza rinvio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la violazione della nomenclatura combinata e delle regole di classificazione tariffaria.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro del vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sul requisito motivazionale della decisione.

  • regolamento (CEE) n. 2658 del 1987

    Richiamato come base della nomenclatura combinata per la classificazione doganale.

  • regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006

    Richiamato per la modifica della nomenclatura combinata rilevante dal 1 gennaio 2007.

  • regolamenti CE nn. 948/2009 e 861/2010

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della diversa classificazione tariffaria.

  • regolamento di esecuzione (UE) n. 620 del 2011

    Richiamato per evidenziare che la sottovoce 8443.31.91 è stata successivamente soppressa senza effetto retroattivo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la decisione nel merito da parte della Corte in presenza di una questione infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, non sussiste nullità per motivazione apparente quando la decisione, pur sintetica, renda percepibili le ragioni di fatto e di diritto poste a base del convincimento del giudice.
  • Nel giudizio di legittimità, la classificazione doganale di beni multifunzione va effettuata secondo la funzione essenziale del prodotto; se nessuna funzione prevale, la merce può essere classificata nella sottovoce specificamente prevista dalla nomenclatura combinata per quei beni.
  • La successiva soppressione di una sottovoce tariffaria non opera retroattivamente sui rapporti anteriori, quando la controversia concerne importazioni effettuate in un periodo in cui la voce era vigente.
  • L'omessa pronuncia su motivi di appello o di ricorso non conduce necessariamente alla cassazione con rinvio quando la questione non esaminata risulti comunque infondata nel merito e non richieda ulteriori accertamenti di fatto; in tal caso la Corte può definire la causa nel merito per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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