Ordinanza n. 8655/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare a) dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 27 del 16.02.2026 nella parte in cui, all’art. 16, comma 6, valuta il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva purché prestati in costanza di nomina; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, limitatamente alla previsione sulla valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato purché prestati in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa tutela cautelare, dell'art. 16, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 2026, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge purché prestati in costanza di nomina. Dal testo emerge inoltre il riferimento alla mancata menzione, nella disciplina vigente, del servizio civile nazionale o universale, diversamente da quanto previsto dalla precedente ordinanza ministeriale n. 88 del 2024. Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle graduatorie provinciali per le supplenze interessate. Ha autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami, rilevando che la notifica e il successivo deposito della prova sono soggetti a termini perentori. Il Collegio ha inoltre sollevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei ricorrenti potrebbero essere eterogenee sia per graduatoria provinciale di riferimento sia per natura del servizio svolto, con possibile conflitto di interessi tra gli stessi ricorrenti. Infine, ha rilevato che la documentazione prodotta, raccolta in un unico file di oltre 600 pagine, non consente di verificare agevolmente per ciascun ricorrente il titolo prodotto e il tipo di servizio prestato.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla misura cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure interessate, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione. Ha stabilito un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per effettuare la pubblicazione e un ulteriore termine perentorio di 5 giorni per depositare la prova dell'avvenuta notifica, precisando che l'inosservanza di entrambi comporta l'improcedibilità. Ha assegnato alle parti 20 giorni per depositare memorie sulla sola questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni e possibile conflitto di interessi. Ha inoltre imposto ai ricorrenti il deposito, entro 20 giorni, di una nota esplicativa che associ a ciascun ricorrente il titolo prodotto e il tipo di servizio prestato, avvertendo che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della decisione secondo il principio dell'onere della prova.
Massime di principio
- Quando un ricorso collettivo riguarda soggetti inseriti in graduatorie diverse o titolari di servizi di natura differente, il giudice può verificare d'ufficio l'omogeneità delle posizioni e la presenza di eventuali conflitti di interesse, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio su una possibile inammissibilità.
- Nei giudizi che incidono sulla posizione di una pluralità di partecipanti a una procedura selettiva o graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati; ove la notificazione individuale sia eccessivamente onerosa o difficile, può essere autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami.
- I termini stabiliti dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
- Quando la documentazione prodotta da una pluralità di ricorrenti è aggregata in modo tale da rendere difficoltosa l'individuazione, per ciascuno, del titolo rilevante e del requisito posseduto, il giudice può imporre un incombente istruttorio volto a collegare analiticamente ogni parte alla documentazione e al fatto dedotto; la mancata esecuzione può essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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