Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34075/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (trustee)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa nei confronti di beni formalmente riferiti a un trust. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato nulla la trascrizione del pignoramento perché effettuata contro il "Trust Rita" e non contro il trustee, ritenendo il soggetto indicato inesistente, e aveva ordinato la rinnovazione della formalità. Il creditore procedente aveva quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., accolta dal Tribunale di Udine, che aveva ritenuto valida la trascrizione del 21/12/2016 contro il trust, valorizzando l'art. 12 della Convenzione dell'Aja, la continuità delle trascrizioni e l'indicazione del trustee nel quadro D della nota. La trustee subentrata ha impugnato in cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione per asserita motivazione per relationem a un precedente di merito non reperibile; 2) violazione dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja e delle norme sulla trascrizione immobiliare, per avere il giudice di merito ritenuto legittima la trascrizione contro un soggetto privo di soggettività, senza che l'indicazione nel quadro D potesse sanare l'errore del quadro C; 3) violazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c. per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del pignoramento conseguente all'invalidità della trascrizione. Un ricorso incidentale è stato proposto da altro creditore intervenuto, che ha contestato la statuizione sulle spese in favore del precedente trustee, sostenendo che quest'ultimo dovesse ritenersi litisconsorte necessario e che la nuova trustee non avesse determinato una successione idonea a escludere la sua partecipazione al giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo, ha accolto il ricorso incidentale limitatamente alla censura sulle spese, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 26/2/2020. In sintesi, la Corte ha stabilito che la trascrizione del pignoramento effettuata contro il trust, e non contro il trustee, è invalida, perché il trust non è soggetto di diritto e le formalità pubblicitarie devono essere eseguite nei confronti del trustee in quanto tale. Ha inoltre precisato che la successione del trustee integra una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., con conseguente necessità della partecipazione del precedente trustee al giudizio di opposizione, sicché la relativa chiamata non era inutile. È stata compensata la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato per l'ordine di rinnovazione della formalità pubblicitaria disposto dal giudice dell'esecuzione

  • art. 492 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'ingiunzione contenuta nel pignoramento

  • art. 617 c.p.c.

    individua il rimedio esperibile contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione e delimita il thema decidendum dell'opposizione

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 111 c.p.c.

    la successione del trustee nel corso del giudizio è qualificata come successione a titolo particolare, con facoltà del successore di partecipare al processo e impugnare, ma senza estromissione del precedente titolare del rapporto processuale

  • art. 2659 c.c.

    le formalità pubblicitarie del trust devono indicare il soggetto corretto; l'erronea indicazione del trust comporta nullità per indeterminatezza del soggetto della trascrizione

  • art. 2665 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2659 c.c. per la nullità della nota di trascrizione dovuta all'assoluta indeterminatezza del soggetto

  • art. 2643 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla trascrivibilità e ai soggetti della formalità immobiliare

  • art. 2645-ter c.c.

    citato incidentalmente per escludere che la successiva introduzione di una figura di destinazione abbia inciso sulla disciplina del trust

  • art. 2913 c.c.

    ritenuto inconferente perché riguarda l'inefficacia sostanziale degli atti dispositivi compiuti dall'esecutato dopo il pignoramento, non il problema processuale della legittimazione al giudizio

  • art. 555 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile perché estraneo al thema decidendum dell'opposizione

  • art. 557 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile perché estraneo al thema decidendum dell'opposizione

  • art. 629 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile perché estraneo al thema decidendum dell'opposizione

  • Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sui trusts

    l'art. 8 attribuisce alla legge regolatrice straniera la disciplina della validità, interpretazione, effetti e amministrazione del trust; l'art. 12 consente al trustee di chiedere la registrazione dei beni in modo da rendere opponibile il vincolo, ma non legittima la trascrizione contro il trust come soggetto

  • L. 16 ottobre 1989, n. 364

    legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, richiamata quale fonte del riconoscimento del trust nell'ordinamento italiano

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73

    la soggettività passiva tributaria del trust è ritenuta irrilevante ai fini civilistici, perché la disciplina fiscale non modifica la struttura dell'istituto

  • r.d. n. 499 del 1929

    richiamato per evidenziare la pubblicità nel sistema tavolare di diritti relativi a soggetti non necessariamente dotati di personalità autonoma

  • L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 17

    citato per mostrare che la trascrivibilità dei pignoramenti a favore del condominio deriva da una previsione espressa del legislatore, non estensibile analogicamente al trust

Massime di principio

  • Il trust, pur riconosciuto e utilizzabile nell'ordinamento italiano, non è un soggetto di diritto: nei rapporti esterni il riferimento è sempre al trustee, che agisce e compare nella sua qualità.
  • Le formalità di trascrizione immobiliari relative a beni in trust devono essere eseguite nei confronti del trustee, non del trust; l'indicazione del trust come soggetto della nota determina nullità per indeterminatezza o inesistenza del soggetto formalmente indicato.
  • L'art. 12 della Convenzione dell'Aja non impone una trascrizione "contro" o "a favore" del trust, ma consente al trustee di rendere opponibile il vincolo attraverso le forme previste dalla legge dello Stato di registrazione, senza alterare le regole interne sulla trascrizione.
  • Non è consentito "entificare" il trust o adattarlo per ragioni di comodità pratica: il sistema pubblicitario civile richiede il rispetto rigoroso delle forme e non tollera analogie con istituti diversi, salvo espressa previsione normativa.
  • Il trasferimento dell'ufficio di trustee in corso di processo integra una successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; il successore può intervenire e impugnare, ma ciò non estromette il precedente trustee, che resta parte necessaria nei giudizi che investono il rapporto processuale già instaurato.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. il thema decidendum è delimitato dalle censure effettivamente mosse contro il provvedimento impugnato; questioni ulteriori sul pignoramento non dedotte specificamente non possono essere decise dal giudice dell'opposizione come se sostituissero il giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.