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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04784/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’appalto per la ristrutturazione e il potenziamento dell’ospedale militare "Celio" (II lotto), affidato a un’impresa poi ritenuta inadempiente. Il Ministero, dopo aver disposto l’esecuzione dei lavori in danno dell’appaltatrice e aver formato il certificato di collaudo, che indicava un residuo debito dell’impresa, ha chiesto alla banca garante il pagamento della somma di euro 1.351.685,94 in escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’appalto. La banca ha contestato la domanda sostenendo che la garanzia avesse perso efficacia con il certificato di collaudo, che dava conto della corretta esecuzione dei lavori e non di danni rilevanti ai fini della fideiussione. Il Ministero, soccombente nei due gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente e per relationem, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello e travisamento della prova documentale; 3) violazione dell’art. 5 L. 741/1981 e dell’art. 1957 c.c., assumendo che l’escussione non fosse tardiva perché l’obbligazione principale non era scaduta e che comunque il mancato collaudo dipendeva da fatto imputabile all’appaltatrice. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il credito azionato non residuasse e chiedendo manleva nei confronti di altri soggetti garanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello avesse motivato in modo meramente apparente, senza confrontarsi con i motivi di gravame e limitandosi a una conferma apodittica della decisione di primo grado, oltre a fondare il rigetto su un rilievo logicamente inconferente (assenza nel certificato di collaudo di crediti dell’appaltatrice, mentre la lite riguardava debiti). Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni non decise in appello, rimaste assorbite, e quindi riproponibili solo nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata la distinzione tra vizi processuali della sentenza e violazioni di legge sostanziale, e la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla nullità per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettiva, intellegibile e confrontata con i motivi di appello determina nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    La motivazione deve consentire il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio; una motivazione solo apparente non soddisfa il precetto costituzionale.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sui motivi dedotti e valutare correttamente il materiale probatorio; il travisamento della prova documentale integra vizio denunciabile.

  • art. 5 L. 741/1981

    La Corte d’appello aveva ritenuto l’escussione tardiva rispetto al termine previsto dalla norma; la Cassazione non esamina il merito di tale questione perché assorbita dall’accoglimento dei primi motivi.

  • art. 1957 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente per contestare la tardività dell’escussione della fideiussione; la questione resta assorbita.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare la specificità del ricorso, ritenuta rispettata dalla parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a confermare quella di primo grado senza confrontarsi concretamente con i motivi di gravame e senza esporre il percorso logico seguito per disattenderli.
  • Il giudice del gravame può anche richiamare per relationem la decisione di primo grado, ma deve comunque valutare criticamente le censure dell’appellante e indicare gli elementi da cui trae il proprio convincimento; altrimenti è precluso il controllo di legittimità.
  • Integra vizio di motivazione anche un ragionamento decisorio affetto da incongruenza logica evidente, specie quando la sentenza fonda la decisione su un dato privo di nesso con la questione controversa.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se investe questioni rimaste assorbite in appello e non decise in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, poiché tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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