Circolare numero 14 del 09-02-2026
Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l'anno 2026 le aliquote contributive per artigiani e commercianti (aliquota base 24% per artigiani e 24,48% per commercianti), il minimale di reddito (18.808,00 euro), la contribuzione sul reddito eccedente con scaglioni e massimali, le regole per imprese con collaboratori, il regime agevolato forfettario e i termini/modalità di versamento (F24). Sono confermate agevolazioni specifiche (riduzione 50% per over 65 già pensionati; regime agevolato 35% per forfettari), nonché disposizioni su concordato biennale e trattamento degli affittacamere.
Contribuzione 2026 per artigiani e commercianti: aliquote, minimale, scaglioni, massimali e termini di versamento
Punti principali
Aliquote contributive 2026
Aliquota generale pari al 24% per gli artigiani; per i commercianti aliquota complessiva 24,48% (include 0,48% aggiuntivo: 0,46% per il Fondo razionalizzazione rete commerciale e 0,02% per la Gestione). Maternità: contributo di 0,62 euro mensili.
Minimale di reddito e contributo sul minimale
Minimale annuo per il calcolo contributivo 2026 pari a 18.808,00 euro. Contributo annuo sul minimale: artigiani €4.521,36; commercianti €4.611,64. Contributo mensile sul minimale: artigiani €376,78; commercianti €384,31. Il minimale si riferisce a ciascun soggetto.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Contributo dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2026 eccedenti 18.808,00 euro fino a 56.224,00 euro: 24% artigiani, 24,48% commercianti. Per la parte superiore a 56.224,00 euro aumento di 1 punto percentuale: 25% artigiani, 25,48% commercianti. Il contributo a conguaglio è acconto sulle somme dovute.
Massimale imponibile e contributo massimo
Massimale annuo per contribuzione IVS 2026: 93.707,00 euro per iscritti con anzianità al 31/12/1995 (56.224 + 2/3 del limite); per iscritti dal 1/1/1996 massimale 122.295,00 euro. Contributo IVS massimo 2026: con anzianità pre-1996 artigiani €22.864,51 e commercianti €23.314,31; senza anzianità pre-1996 artigiani €30.011,51 e commercianti €30.598,53.
Contribuzione a saldo e base imponibile
Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno. Se i versamenti periodici risultano insufficienti, è dovuto un saldo entro i termini di pagamento IRPEF; differimento fino a 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% applicabile anche alle compensazioni F24.
Imprese con collaboratori
Per imprese familiari legalmente costituite i redditi e contributi si calcolano sulla quota di reddito denunciata da ciascuno. Per aziende non familiari il titolare può attribuire quote ai collaboratori, purché il totale attribuito non superi il 49% del reddito globale; contributi calcolati sulle quote attribuite.
Affittacamere e produttori di terzo/quarto gruppo
Soggetti affittacamere e produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano contributi percentuali IVS sul reddito effettivo più 0,62 euro mensili per maternità.
Regime contributivo agevolato (forfettari)
Regime previdenziale opzionale con riduzione contributiva del 35% applicabile ai soggetti beneficiari nel 2025 che mantengono i requisiti per il 2026. Nuovi beneficiari 2025 devono comunicare adesione entro il 28 febbraio 2026; rinuncia entro il 28 febbraio 2026 determina ripristino definitivo del regime ordinario dal 1° gennaio 2026. Trasferimento in altra provincia non richiede nuova domanda.
Concordato preventivo biennale
Il concordato biennale (decreto legislativo n.13/2024) non elimina gli obblighi contributivi: la base imponibile concordata rileva per la determinazione dei contributi, salvo possibilità di versare sui redditi effettivi se superiori.
Termini e modalità di versamento
Versamento tramite modello F24. Rate sul minimale 2026: 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027. Contributi sulla quota eccedente versati entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo e acconti). Dati e importi disponibili nel Cassetto previdenziale (sezione "Dati del mod. F24").
Agevolazioni e altre disposizioni
Confermata la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti over 65 già pensionati. Richiamate disposizioni legislative rilevanti (leggi di Bilancio, norme su indennizzo cessazione attività commerciale, circolari e messaggi INPS) con riferimenti per chiarimenti e procedure operative.
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