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Circolare

Circolare numero 15 del 09-02-2026

Con la presente circolare si chiarisce l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare adegua l'orientamento amministrativo alla giurisprudenza consolidata che riconosce il diritto alla ricongiunzione sia in uscita dalla Gestione separata verso le Casse professionali sia in entrata dalle Casse verso la Gestione separata. Fornisce regole operative per l'esclusione di periodi non disponibili, la determinazione dell'onere secondo il sistema contributivo (art. 2, c.5, dlgs 184/1997), l'accredito dei periodi ricongiunti e gli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché l'applicazione alle domande e ai ricorsi pendenti.

Ricongiunzione contributiva tra la Gestione separata (art. 2, c. 26 legge 335/1995) e gli Enti privati di previdenza obbligatoria ai sensi della legge n. 45/1990

Punti principali

Premessa e motivazione

La Gestione separata è un regime obbligatorio a calcolo contributivo non originariamente compreso nelle ricongiunzioni; la Corte di Cassazione n. 26039/2019 e successive pronunce hanno riconosciuto il diritto di ricongiungere i contributi alla Cassa professionale. La circolare uniforma l'orientamento amministrativo a tale indirizzo, in collaborazione con il Ministero del Lavoro.

Ricongiunzione in uscita

Per la ricongiunzione dalla Gestione separata verso Enti privati si applicano i criteri e le modalità della legge n. 45/1990 per la redazione del prospetto contributivo e la determinazione dell'importo da trasferire.

Ricongiunzione in entrata - platea esclusa

Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi già utilizzati per liquidare una pensione e, poiché non è ammessa la ricongiunzione parziale né si può estendere retroattivamente l'obbligo, sono esclusi i periodi anteriori all'introduzione dell'obbligo (1° aprile 1996).

Determinazione dell'onere

Per i periodi valutati con il sistema contributivo l'onere si calcola con il metodo a percentuale previsto dall'art. 2, c.5, dlgs 184/1997: si applica l'aliquota IVS vigente nella Gestione separata alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo ricongiunto; dall'onere così ottenuto si scomputano i contributi già trasferiti. Per semplificazione l'aliquota di riferimento è quella per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva e non titolari di pensione (33% per il 2025). Si applicano inoltre limiti di minimale e massimale contributivo previsti dalla normativa.

Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia

I periodi ricongiunti sono accreditati anno per anno con periodicità mensile (mese = 30 giorni; arrotondamenti secondo soglie indicate) e mantengono durata e collocazione temporale originarie; ai fini del diritto producono effetti retroattivi. Il montante contributivo si calcola applicando l'aliquota di computo alla retribuzione di base e viene rivalutato a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo alla domanda; la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Modalità di versamento dell'onere

La circolare rinvia, per termini, modalità di versamento, accettazione e gestione dei ritardi, alle disposizioni operative previste dalla legge n. 45/1990 e relative norme attuative.

Domande e ricorsi pendenti

Le disposizioni si applicano alle domande e ai ricorsi presentati dalla data di pubblicazione della circolare e anche a quelli già pendenti e non definiti a tale data; si preannunciano eventuali ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi.

Testo integrale

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