Sentenza n. 1482/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare A) del decreto del comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso la Corte d'Appello di Salerno del 14 maggio 2026, con cui è stato respinto il reclamo proposto dal -OMISSIS-. -OMISSIS- (proc. n. -OMISSIS-/2026 V.G.) avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'Albo CTU del Tribunale di Nocera Inferiore; B) del verbale del comitato per la tenuta dell'albo CTU presso il Tribunale di Nocera Inferiore del 9 marzo 2026 (provvedimento n. -OMISSIS-/26), con cui è stata rigettata la domanda di iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio – Categoria Ingegneri; C) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il verbale del Comitato del 10 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Nocera Inferiore e rigetto del reclamo da parte del comitato presso la Corte d'Appello di Salerno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione all'Albo CTU e il successivo rigetto del reclamo, deducendo violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, omessa considerazione degli elementi favorevoli, illogicità e ingiustizia manifeste, difetto di motivazione, disparità di trattamento, violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di proporzionalità. Il diniego era fondato sulla ritenuta insussistenza della condotta morale specchiata, in ragione del coinvolgimento del professionista in una vicenda penale relativa a gravi condotte di associazione a delinquere e falsità ideologica connesse all'attività di docente presso una scuola paritaria, definita con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente contestava che la prescrizione potesse essere valorizzata come elemento ostativo e sosteneva la rilevanza della distanza temporale dei fatti, delle competenze e dei titoli successivamente acquisiti e degli altri elementi favorevoli. Quanto al contraddittorio, il giudice ha rilevato che il professionista era stato invitato a relazionare sulla segnalazione della Questura-DIGOS relativa ai fatti penali.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del comitato sulla condotta morale specchiata richiesta per l'iscrizione all'Albo CTU. La decisione amministrativa non si fondava su un generico richiamo alla prescrizione, ma sulla gravità concreta delle condotte, sulla loro reiterazione e organizzazione, sulla natura della falsità ideologica e, soprattutto, sul collegamento funzionale tra i fatti e l'attività professionale esercitata, ritenuto idoneo a compromettere l'affidabilità richiesta all'ausiliario del giudice. La prescrizione non è stata equiparata a una condanna, ma è stata considerata insieme agli elementi istruttori disponibili; la distanza temporale tra i fatti del 2011, la pronuncia del 2021 e il provvedimento del 2026 non è stata ritenuta sufficiente, anche in assenza di elementi di effettivo ravvedimento. Non sono state ravvisate violazioni della presunzione di innocenza, poiché il diniego derivava da una valutazione amministrativa dell'affidabilità e della moralità professionale, non dall'automatica equiparazione della prescrizione a una condanna. Sono stati esclusi anche il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento esaminava la gravità dei fatti, il loro rapporto con la professione e l'incidenza sull'affidabilità dell'aspirante CTU. È stata esclusa la violazione del contraddittorio, essendo stato rivolto al ricorrente un invito a fornire chiarimenti sulla segnalazione della Questura-DIGOS. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della sua definizione in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 13 disp. att. c.p.c.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici e con decreto del Ministro della giustizia sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo
La disposizione costituisce la base normativa dell'istituzione dell'Albo CTU e della determinazione dei requisiti di iscrizione.
art. 15 disp. att. c.p.c.
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali
Il requisito della condotta morale specchiata attribuisce al comitato un potere valutativo discrezionale, diretto ad accertare l'affidabilità complessiva dell'aspirante CTU.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta
La pronuncia di prescrizione è distinta dal proscioglimento nel merito e può essere valutata, insieme agli atti istruttori, nell'ambito dell'accertamento amministrativo della condotta morale e dell'affidabilità professionale.
Massime di principio
- Il requisito della condotta morale specchiata previsto per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio non comporta un'automatica esclusione in presenza di precedenti penali o procedimenti definiti per prescrizione, ma consente all'amministrazione di valutare complessivamente la condotta dell'aspirante, considerando natura, gravità, reiterazione, attualità e collegamento dei fatti con l'attività professionale.
- La prescrizione del reato non equivale ad assoluzione nel merito e non impedisce, di per sé, che gli elementi risultanti dal procedimento penale siano utilizzati dall'amministrazione per valutare l'affidabilità e la condotta morale dell'aspirante CTU, purché il diniego non sia fondato sul solo automatismo derivante dalla prescrizione.
- Nel valutare la condotta morale specchiata dell'aspirante consulente tecnico d'ufficio, l'amministrazione può attribuire rilievo decisivo al collegamento funzionale tra la condotta penalmente rilevante e l'attività professionale esercitata, quando tale collegamento incida sulla fiducia e sulla credibilità necessarie per svolgere il ruolo di ausiliario del giudice.
- L'ampia discrezionalità nella valutazione della condotta morale specchiata deve essere esercitata mediante una motivazione adeguata, anche per relationem agli atti istruttori, che renda verificabili la logicità, la ragionevolezza e la proporzionalità della valutazione.
- La distanza temporale dai fatti non rende irrilevanti le condotte pregresse quando, alla luce della loro gravità e del loro rapporto con l'attività professionale, non risulti un'evoluzione successiva idonea a superare il giudizio negativo di affidabilità.
- Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando l'interessato sia stato invitato a fornire chiarimenti sugli elementi istruttori posti a fondamento del diniego di iscrizione.
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