Cassazione Penale, Sentenza n. 15210/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2023. Il motivo principale di inammissibilità sollevato dalla Corte d'appello è stato il mancato adempimento dell'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio o richiamo espresso e specifico, con indicazione della collocazione nel fascicolo). Per la sola imputata Qiongyi Zeng è stata rilevata anche la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto, essendo risultata assente nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto conferire al difensore una procura speciale a impugnare.
La decisione
I ricorsi/impugnazioni proposti da Zhijian Chen e Qiongyi Zeng sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse adempiuto, in sede di deposito dell'appello, all'onere di allegazione richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., né avesse fornito un richiamo espresso e specifico a precedenti dichiarazioni/elezioni di domicilio indicandone la collocazione nel fascicolo. Quanto a Qiongyi Zeng, è stata rilevata altresì l'assenza della procura speciale richiesta per l'appellante assente, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater. Conseguentemente la pronuncia di merito è stata confermata nella parte che ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione
Deve essere assolto al momento del deposito dell'appello mediante il deposito dell'elezione/dichiarazione oppure mediante richiamo espresso e specifico a precedente elezione/dichiarazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
obbligo di conferire procura speciale all'avvocato per l'impugnazione qualora l'appellante sia assente
Se l'appellante è assente nel giudizio di primo grado deve essere conferita al difensore una procura speciale a impugnare; l'assenza di tale procura comporta inammissibilità dell'impugnazione ratione personae
Sez. U, n. 13808 del 24 ottobre 2024 (De Felice)
L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che è ammissibile il richiamo a precedenti atti solo se espresso, specifico e accompagnato dall'indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo; un richiamo generico non è sufficiente e determina l'inammissibilità dell'impugnazione
Sez. 5, n. 26458 del 19 giugno 2024 (Chen)
si era prospettata l'interpretazione per cui sarebbe sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio
Tale orientamento è stato superato/clarificato dalle Sezioni Unite che hanno richiesto specificità e immediata individuazione nel fascicolo
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità, in sede di appello il difensore deve o depositare contestualmente l'elezione/dichiarazione di domicilio, o richiamare espressamente e specificamente una precedente elezione/dichiarazione indicando la sua precisa collocazione nel fascicolo, consentendo l'immediata individuazione.
- Un richiamo generico alla presenza nel fascicolo di una dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente; è necessario che il riferimento permetta di individuare subito il documento e il luogo di notificazione.
- Se l'appellante era assente nel giudizio di primo grado, il difensore deve essere munito di procura speciale per impugnare; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi di rappresentanza.
- Le regole di cui all'art. 581 cod. proc. pen. vanno interpretate e applicate ratione temporis: va verificato quale testo e quale giurisprudenza fosse applicabile al momento del deposito dell'impugnazione.
- La mancata osservanza formale delle prescrizioni procedurali previste a pena di inammissibilità non è sanabile successivamente se non nei limiti espressamente previsti dalla legge o dalla giurisprudenza consolidata.
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