Sentenza del 24/03/2016 n. 5834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2001. La contribuente sosteneva che la cartella fosse carente di motivazione e che la dichiarazione telematica fosse stata regolarmente presentata. L'Agenzia delle entrate ha contestato la decisione della C.T.R., sostenendo che la dichiarazione era stata scartata dal sistema per un errore di conformità tra le date e che, pertanto, non poteva considerarsi validamente presentata. La ricevuta relativa alla fase iniziale di trasmissione non era sufficiente a provare il definitivo ricevimento della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. della Lombardia e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la dichiarazione telematica si considera presentata solo quando il file è stato definitivamente acquisito dall'Amministrazione finanziaria. Se il file viene scartato per un errore bloccante, la dichiarazione è respinta e deve essere nuovamente trasmessa dopo la correzione dell'errore. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.250 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 2 e 10
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche; la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.
La presentazione telematica si perfeziona soltanto con l'effettiva e definitiva acquisizione del file da parte dell'Amministrazione finanziaria. Una ricevuta o comunicazione riferita a una trasmissione successivamente scartata non dimostra il valido adempimento dell'obbligo dichiarativo.
D.M. 31 luglio 1998, art. 9, commi 10 e 11
Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono respinte; l'utente è tenuto a ripetere la trasmissione dopo avere rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
Lo scarto per difetti di congruenza, anche se dovuto a un errore materiale, impedisce il perfezionamento della dichiarazione e impone una nuova trasmissione corretta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla presentazione telematica delle dichiarazioni.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni fiscali telematiche, il semplice invio o la ricevuta preliminare non sono sufficienti: occorre la ricevuta definitiva di avvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Una dichiarazione telematica scartata dal sistema, anche per un errore meramente materiale o formale, è considerata non presentata finché non viene nuovamente trasmessa correttamente.
- Il contribuente o l'intermediario devono verificare l'esito della trasmissione e correggere tempestivamente gli eventuali errori bloccanti segnalati dal sistema.
- In caso di contestazione, è essenziale conservare la ricevuta definitiva di acquisizione e ogni comunicazione relativa all'esito della trasmissione, distinguendola dalla ricevuta di semplice invio.
- La validità dell'adempimento dichiarativo dipende dall'acquisizione definitiva nel sistema dell'Amministrazione finanziaria, non dalla sola diligenza impiegata nell'effettuare l'invio.
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