Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16294/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia che ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del GIP di Spoleto (29/09/2022) relativo al sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata a Valecchi nella qualità di legale rappresentante della Food Fresh Pasta Srl. Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) vizio di motivazione e apparentemente insufficiente fumus commissi delicti, con contestazioni relative al trasferimento di immobilizzazioni materiali alla Pastificio Fidelia Srl (soggetta al controllo di Valecchi), alle operazioni infra-gruppo, alla non valutazione dei documenti giustificativi dei compensi dell'amministratore e all'omessa motivazione sull'acquisto dell'azienda Mema Snc; (2) erronea o omessa motivazione sul periculum in mora, lamentando motivazione stereotipata del GIP e sostenendo che l'eventuale incapienza patrimoniale emersa in sede di esecuzione fosse elemento ex post non idoneo a giustificare il sequestro preventivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti fosse adeguata: il trasferimento delle immobilizzazioni è stato motivato con l'assenza di un effettivo incremento di valore e la mancanza di documentazione a sostegno, mentre il richiamo al controllo da parte di Valecchi è stato considerato un elemento rafforzativo e non l'unica base della decisione. Sulle operazioni infra-gruppo la Corte ha richiamato l'onere probatorio del ricorrente di dimostrare un saldo favorevole ovvero vantaggi compensativi concreti in favore della società depauperata, onere che non è stato assolto. Quanto ai compensi dell'amministratore, la Corte ha condiviso il rilievo circa la mancata prova certa della data del verbale assembleare (richiamo all'art.2704 c.c.) e l'assenza di elementi che attestassero la certezza della redazione anteriore. La censura relativa all'acquisto Mema è stata ritenuta inammissibile per manifesta infondatezza e carenza d'interesse. Sul periculum in mora la Corte ha confermato che la motivazione era sufficiente: il giudice può fondare il pericolo sia su elementi oggettivi sia soggettivi e la successiva constatazione di quasi totale incapienza del prevenuto emersa in sede di esecuzione ha confermato la fondatezza del pericolo ritenuto ex ante. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali dell'impugnazione in cassazione e indicazione dei motivi ammessi; il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto consentito da questa disposizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento ai doveri di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non apparente

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina del procedimento di riesame e delle relative valutazioni sulla misura cautelare; la valutazione del Tribunale è stata confermata

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Prescrizioni sulle esigenze cautelari e motivazione del riesame; utilizzato per valutare la completezza della motivazione sulle esigenze cautelari

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)

    Regole sul sequestro preventivo (finalità impeditiva e anticipatoria) e sull'obbligo di motivazione del periculum in mora; la Corte ha confermato che la motivazione addotta era sufficiente e poteva fondarsi su elementi oggettivi e soggettivi

  • art. 2634 cod. civ.

    Riferito al dovere di dimostrare l'esistenza di vantaggi compensativi nelle operazioni infra-gruppo; la Corte richiama che per escludere distrattività occorre provare specificamente il saldo positivo o la prevedibilità di vantaggi compensativi

  • art. 2704 cod. civ.

    Certezza della data della scrittura privata non autenticata; la mancata dimostrazione di un fatto idoneo a stabilire la data certa ha inciso sulla valutazione della prova fornita dal ricorrente

  • Giurisprudenza di legittimità

    Richiamo a principi consolidati della Corte (massime citate) in materia di bancarotta fraudolenta, onere probatorio per le operazioni infra-gruppo e sui requisiti di motivazione del sequestro preventivo; tali principi sono stati applicati per confermare la decisione del Tribunale

Massime di principio

  • Il trasferimento di beni a società controllate è un elemento rilevante ma non decisivo: l'onere di dimostrare che le operazioni infra-gruppo non sono distrattive grava su chi le invoca e richiede prove specifiche di un saldo finale positivo o di vantaggi compensativi concreti.
  • La valutazione del fumus commissi delicti può fondarsi su elementi oggettivi (assenza di incremento di valore, mancanza di documentazione giustificativa) e il richiamo al controllo societario funge da elemento rafforzativo, non necessariamente base unica della decisione.
  • Per affermare la valenza probatoria di una scrittura privata non autenticata è necessario dimostrare la certezza della data secondo i criteri dell'art.2704 c.c.; in mancanza, il documento può essere ritenuto insufficiente a prova certa.
  • Il periculum in mora a fondamento del sequestro preventivo può essere giustificato sia da elementi oggettivi relativi alla consistenza e composizione del patrimonio sia da elementi soggettivi relativi al comportamento dell'interessato; la successiva constatazione di incapienza può confermare e rendere coerente la motivazione ex ante.
  • Le doglianze di omissione motivazionale sono inammissibili quando il motivo trascurato sia manifestamente infondato e il suo accoglimento non potrebbe modificare l'esito del giudizio di rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.