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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21309/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81 e 133 cod. pen.): si contestava l'erronea applicazione della continuazione con una sentenza precedente (Corte di appello di Palermo 26/06/2019). Lamentata la scelta di un diverso "reato più grave" (capo b) nel calcolo degli aumenti di pena invece del capo 5) già qualificato come più grave nella sentenza irrevocabile, e l'assenza di motivazione rispetto alle significative differenze nelle misure sanzionatorie adottate e nella quantificazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato tre vizi nella motivazione del giudice di merito: (i) errata individuazione, per la seconda volta, del "reato più grave" (ha posto come tale il capo b) nonostante fosse reato-satellite rispetto al capo 5) della sentenza irrevocabile); (ii) fissazione di una pena base per il capo b) molto superiore a quella già adottata nella precedente sentenza irrevocabile senza alcuna giustificazione; (iii) mancanza di adeguata motivazione circa la quantificazione dei singoli aumenti per continuazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena complessiva: la Corte ha censurato la corretta applicazione perché la motivazione non ha giustificato la scelta del reato più grave cui ancorare il calcolo degli aumenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena ed in particolare del criterio di calcolo degli aumenti per continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sia insufficiente rispetto alle differenze di misura sanzionatoria.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Applicato per la recidiva qualificata: la Corte territoriale aveva aumentato la pena di due terzi in virtù della recidiva, ma la Cassazione ne ha verificato la corretta utilizzazione nel calcolo complessivo e la necessità di motivare la quantificazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; il capo 5) di quella sentenza irrevocabile (art. 73) era stato ritenuto il reato più grave su cui fondare il calcolo delle pene nella precedente pronuncia.

  • art. 644, comma 5, n.4 cod. pen.

    Reato inizialmente contestato (tra i capi del presente procedimento); richiamato nell'elencazione delle condotte, ma non al centro della censura principale.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione contestato (capo b); la Corte ha rilevato che tale reato è stato trattato quale "reato più grave" nella determinazione degli aumenti senza adeguata motivazione.

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato come norma relativa ad uno dei capi contestati (capo d); incluso nell'elenco delle fattispecie oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Quando sussiste una precedente condanna irrevocabile, la corte che valuta la continuazione deve individuare con chiarezza e motivazione quale sia il "reato più grave" tra tutte le fattispecie rilevanti e ancorare a quello il calcolo degli aumenti.
  • Non è ammesso fissare, per lo stesso reato commesso nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, pene significativamente diverse rispetto a quelle già statuite in una sentenza irrevocabile senza fornire specifiche ragioni (diversa gravità del fatto, circostanze, effettiva diversità dell'elemento soggettivo o oggettivo).
  • La quantificazione degli aumenti per continuazione (interna o esterna) deve essere espressamente motivata: il giudice deve spiegare il criterio di computo e le ragioni per cui ciascun incremento è stato fissato in quella misura.
  • Non si può valorizzare come "reato più grave" un reato satellitare rispetto a quello già considerato come più grave in una precedente sentenza irrevocabile, salvo adeguata e motivata spiegazione delle ragioni di tale diversa scelta.
  • In caso di lacune motivazionali limitate alla determinazione della pena, la Corte di cassazione può annullare la pronuncia solo sulla parte sanzionatoria e disporre il rinvio per un nuovo giudizio volto a colmare le carenze di motivazione.
  • Per difendersi in situazioni analoghe, è utile censurare specificamente la scelta del reato-base per il calcolo delle continuazioni, richiedere la motivazione delle differenze rispetto a sentenze irrevocabili e chiedere il riesame della determinazione quantitativa degli aumenti.

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