Cassazione Penale, Sentenza n. 21309/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81 e 133 cod. pen.): si contestava l'erronea applicazione della continuazione con una sentenza precedente (Corte di appello di Palermo 26/06/2019). Lamentata la scelta di un diverso "reato più grave" (capo b) nel calcolo degli aumenti di pena invece del capo 5) già qualificato come più grave nella sentenza irrevocabile, e l'assenza di motivazione rispetto alle significative differenze nelle misure sanzionatorie adottate e nella quantificazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato tre vizi nella motivazione del giudice di merito: (i) errata individuazione, per la seconda volta, del "reato più grave" (ha posto come tale il capo b) nonostante fosse reato-satellite rispetto al capo 5) della sentenza irrevocabile); (ii) fissazione di una pena base per il capo b) molto superiore a quella già adottata nella precedente sentenza irrevocabile senza alcuna giustificazione; (iii) mancanza di adeguata motivazione circa la quantificazione dei singoli aumenti per continuazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Rilevato in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena complessiva: la Corte ha censurato la corretta applicazione perché la motivazione non ha giustificato la scelta del reato più grave cui ancorare il calcolo degli aumenti.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena ed in particolare del criterio di calcolo degli aumenti per continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sia insufficiente rispetto alle differenze di misura sanzionatoria.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Applicato per la recidiva qualificata: la Corte territoriale aveva aumentato la pena di due terzi in virtù della recidiva, ma la Cassazione ne ha verificato la corretta utilizzazione nel calcolo complessivo e la necessità di motivare la quantificazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; il capo 5) di quella sentenza irrevocabile (art. 73) era stato ritenuto il reato più grave su cui fondare il calcolo delle pene nella precedente pronuncia.
art. 644, comma 5, n.4 cod. pen.
Reato inizialmente contestato (tra i capi del presente procedimento); richiamato nell'elencazione delle condotte, ma non al centro della censura principale.
art. 629 cod. pen.
Reato di estorsione contestato (capo b); la Corte ha rilevato che tale reato è stato trattato quale "reato più grave" nella determinazione degli aumenti senza adeguata motivazione.
art. 132 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato come norma relativa ad uno dei capi contestati (capo d); incluso nell'elenco delle fattispecie oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando sussiste una precedente condanna irrevocabile, la corte che valuta la continuazione deve individuare con chiarezza e motivazione quale sia il "reato più grave" tra tutte le fattispecie rilevanti e ancorare a quello il calcolo degli aumenti.
- Non è ammesso fissare, per lo stesso reato commesso nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, pene significativamente diverse rispetto a quelle già statuite in una sentenza irrevocabile senza fornire specifiche ragioni (diversa gravità del fatto, circostanze, effettiva diversità dell'elemento soggettivo o oggettivo).
- La quantificazione degli aumenti per continuazione (interna o esterna) deve essere espressamente motivata: il giudice deve spiegare il criterio di computo e le ragioni per cui ciascun incremento è stato fissato in quella misura.
- Non si può valorizzare come "reato più grave" un reato satellitare rispetto a quello già considerato come più grave in una precedente sentenza irrevocabile, salvo adeguata e motivata spiegazione delle ragioni di tale diversa scelta.
- In caso di lacune motivazionali limitate alla determinazione della pena, la Corte di cassazione può annullare la pronuncia solo sulla parte sanzionatoria e disporre il rinvio per un nuovo giudizio volto a colmare le carenze di motivazione.
- Per difendersi in situazioni analoghe, è utile censurare specificamente la scelta del reato-base per il calcolo delle continuazioni, richiedere la motivazione delle differenze rispetto a sentenze irrevocabili e chiedere il riesame della determinazione quantitativa degli aumenti.
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