Ordinanza n. 449/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera della Giunta del Comune di Trieste n. 171 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto "Gestione ordinaria temporanea ed urgente dei beni di uso civico relativi alle frazioni di Opicina e Prosecco"; - degli atti connessi, collegati e conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti il giorno 11 marzo 2026: - della Delibera di Giunta comunale di Trieste n. 635 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “D.G. n. 171 del 28 aprile 2025 – “Gestione ordinaria temporanea ed urgente dei beni di uso civico relativi alle 1 frazioni di Opicina e Prosecco” – specificazioni”; - degli atti connessi, collegati e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di Trieste n. 171 del 28 aprile 2025 e n. 635 del 22 dicembre 2025, relative alla gestione dei beni di uso civico delle frazioni di Opicina e Prosecco
Esito
La controversia
Le comunelle hanno impugnato la deliberazione n. 171/2025, che attribuiva alla Direzione dei Servizi Demografici e Generali la gestione dei beni di uso civico delle frazioni di Opicina e Prosecco, e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 635/2025, recante specificazioni della prima. Tra i motivi che il TAR ha indicato come ancora da approfondire figurano la violazione di una sentenza esecutiva (settimo motivo) e la violazione dell’art. 2, comma 4, della l. 168/2017 (quarto motivo), nonché le censure corrispondenti dei motivi aggiunti. Nel corso del giudizio è sopravvenuta l’ordinanza della Cassazione n. 24227/2026, che ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7232/2021, la quale ha accertato l’insussistenza di uso civico su porzioni di territorio individuate mediante specifiche particelle tavolari. Le parti hanno inoltre chiesto congiuntamente il rinvio della discussione, rappresentando che era in corso un’interlocuzione per definire complessivamente le questioni.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né i motivi di ricorso né i motivi aggiunti. Ha rilevato che le deliberazioni comunali descrivono i beni interessati in termini generali, senza un elenco catastale, mentre il giudicato civile riguarda un numero chiuso di particelle; gli atti disponibili mostrano una sovrapposizione significativa, ma non consentono di determinare con certezza se i beni interessati dalle deliberazioni coincidano con quelli del giudicato, ne eccedano il perimetro o vi siano interamente ricompresi. Ha quindi ordinato al Comune di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata, corredata dagli atti tavolari e catastali, che identifichi per ciascuna particella interessata dalle due deliberazioni i relativi dati e chiarisca quali particelle ricadano nel perimetro del giudicato civile e quali ne restino eventualmente estranee. Ha accolto l’istanza congiunta di rinvio e fissato la prosecuzione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Ha invitato le parti a prendere posizione nelle prossime memorie sull’incidenza del giudicato civile sulle deliberazioni e sui motivi relativi alla violazione della sentenza esecutiva e dell’art. 2, comma 4, della l. 168/2017, inclusa l’eventuale portata espansiva delle statuizioni civili nei rapporti tra Comune, Comitati, Circoscrizioni e Comunelle. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
tenuto conto del fatto che il deposito in giudizio, da parte delle ricorrenti, dell’ordinanza della Cassazione n. 24227/2026 è successivo alla scadenza dei termini ex art. 73 cod.proc.amm.
Il TAR considera rilevante il deposito dell’ordinanza di Cassazione oltre la scadenza dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. e ritiene opportuno consentire alle parti di confrontarsi sull’incidenza del sopravvenuto giudicato nelle successive memorie.
art. 2, comma 4, l. 168/2017
sull'impatto del giudicato civile sul presente giudizio e sull'assetto organizzativo e gestorio delineato dalle delibere impugnate, sia quanto a Opicina sia quanto a Prosecco, in relazione tanto al settimo motivo (violazione di sentenza esecutiva) quanto al quarto motivo (violazione dell'art. 2, comma 4, l. 168/2017) e ai corrispondenti motivi aggiunti
La possibile violazione della disposizione è indicata tra le questioni da esaminare alla luce del giudicato civile sopravvenuto e del suo impatto sull’assetto organizzativo e gestorio definito dalle deliberazioni; l’ordinanza non ne decide la fondatezza.
Massime di principio
- Quando le deliberazioni impugnate individuano in termini generali i beni interessati e un giudicato civile sopravvenuto riguarda particelle specificamente individuate, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria documentale per accertare il rapporto tra i rispettivi perimetri prima di decidere le censure che dipendono da tale accertamento.
- Se la documentazione disponibile evidenzia una sovrapposizione tra i beni oggetto delle deliberazioni amministrative e quelli interessati da un giudicato, ma non consente di stabilire con certezza l’estensione della sovrapposizione, è necessario acquisire i dati catastali e tavolari puntuali prima di pronunciarsi sull’incidenza del giudicato.
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