Cassazione Penale, Ordinanza n. 36266/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia del 26 marzo 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. su concorde richiesta delle parti, con la quale gli è stata applicata una pena per plurimi episodi di cessione di cocaina, qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell’art. 129 c.p.p., lamentando l’omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, relativo alla mancata verifica dei presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi per i quali è consentito impugnare per cassazione una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva dato conto delle risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell’assenza delle condizioni per il proscioglimento; in mancanza di elementi concreti dagli atti o dalle deduzioni delle parti che prospettassero una causa di non punibilità, non era necessaria una motivazione più specifica. L’inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
Abdellatif Boussouna ha presentato ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Emilia del 26 marzo 2026 con la quale, su concorde richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena, ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento deriva dall’accordo delle parti sull’applicazione della pena.
Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. arti, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati; la censura sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra essi.
Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129
Nella sentenza di patteggiamento occorre una motivazione specifica sul mancato proscioglimento solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano elementi concreti a sostegno di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche l’enunciazione implicita dell’avvenuta verifica e dell’assenza dei presupposti.
L'inannnnissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano secondo la disposizione richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riqualificati ai sensi del comma 5 del d.P.R. citato, per avere ceduto sostanza stupefacente de tipo cocaina.
Le cessioni di cocaina oggetto dell’accordo sono state ricondotte alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito introdurre censure estranee a tale elenco, comprese quelle che contestano il patto accettato dall’imputato.
- Nella sentenza di patteggiamento, il giudizio negativo sulla ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede motivazione specifica quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti che la rendano plausibile; in assenza di tali elementi è sufficiente l’enunciazione, anche implicita, dell’avvenuta verifica e dell’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento.
- La natura pattizia del rito comporta che chi ha richiesto la pena concordata dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione e non può poi contestare in cassazione censure che investano il patto accettato.
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